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Sentenza — n. 10406/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription calculation error in false declaration case. Appeal rejected due to correct prescription term computation. Court upholds lower court's finding on consummation date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a second-instance decision that declared the defendant not proceeded against due to prescription expiration. The appellant argued the court miscalculated the prescription period by using the wrong crime commission date, while the defense requested dismissal of the appeal. The court ruled the appeal inadmissible because the appellate court correctly identified the crime's consummation date and accurately computed the seven-year and six-month prescription term.

Regesto Legislator

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Art. 95 DPR n. 115/2002; Art. 157, 161 c.p.: The prescription period for false declaration crimes is correctly calculated based on the actual date of consummation, not the date erroneously indicated in the indictment, rendering an appeal challenging the prescription computation inadmissible.

Parole chiave

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prescription period calculation false declaration crime crime consummation date prosecution appeal inadmissibility statutory limitation term false dichiarazioni senza giuramento inchiesta per falsità atti denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 95 DPR n. 115/2002
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 14/12/2021, ha dichiarato non diversi procedere nei confronti di Lega Davide per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R.
Art. 157 c.p.
Art. 161, comma 2 c.p.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di: LEGA Davide, nato a Roma il 2 settembre 1964 avverso la sentenza del 4 luglio 2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore dell'imputato avv.

Cristiana Besi del foro di Velletri, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando memoria FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 14/12/2021, ha dichiarato non diversi procedere nei confronti di Lega Davide per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, indicato in imputazione come "commesso il 5.11.2015", per essere il suddetto reato estinto per prescrizione. 1.1.

Con unico motivo il Procuratore Generale deduce l'erronea applicazione degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., osservando che la Corte di merito non ha correttamente calcolato i termini di prescrizione previsti per il reato contestato. Evidenzia, in particolare, che al momento della decisione impugnata non era ancora decorso il termine di prescrizione del reato, pari a sette anni e sei mesi, correttamente indicato in sentenza, tenuto anche conto del periodo di sospensione di giorni 13, espressamente contemplato in sentenza. La Corte di appello avrebbe errato nel computo determinando quale data di verificazione della estinzione del reato il 18.05.2022, in luogo del 18.05.2023.

DIRITTO 1.11 ricorso del Procuratore Generale è inammissibile perché palesemente infondato.

2. Deve ritenersi corretto il computo della prescrizione del reato operata dalla Corte di appello. Nel ricorso proposto dal Procuratore Generale non viene posto in discussione il termine di prescrizione complessivo previsto in ragione dei limiti edittali del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Velletri, pari ad anni sette e mesi sei, né la determinazione dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, computati dalla Corte in giorni 13, ma il calcolo per individuare la data di maturazione della causa estintiva, decorrente dalla commissione del fatto-reato. 2.1.

Come indicato nella impugnata sentenza, il momento consumativo del reato coincide con la sottoscrizione dell'atto contenente le false dichiarazioni o, al più tardi, con la presentazione al giudice della domanda di ammissione al gratuito patrocinio. 2.2. Nel caso di specie, dalla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio allegata agli atti, e dalla stessa sentenza del Tribunale di Velletri (p. 2), si desume che, sebbene nel capo di imputazione sia indicato che il fatto è stato "commesso il 5 novembre 2015", in realtà la menzionata richiesta contenente la falsa attestazione è stata sottoscritta e depositata dall'imputato presso la cancelleria penale del Tribunale di Velletri in data 5 novembre 2014.

Di tale diversa collocazione temporale del momento consumativo del reato la Corte di appello ha correttamente tenuto conto nel determinare la data di maturazione del termine di prescrizione del reato al 18 maggio 2022 (considerata la data di commissione del reato al 5.11.2014, al termine di prescrizione, correttamente determinato alla data del 5 maggio 2022, è stato aggiunto il periodo di giorni 13 di sospensione, per effetto del rinvio disposto per l'emergenza pandemica, con decreto emesso il 28 aprile 2020, fino al 11 maggio 2020). "t 2.2. Con tale diversa individuazione del tempus commissi delicti non si confronta il Procuratore Generale ricorrente, che, anzi, prende in considerazione la data di commissione del reato ("5.11.2015") erroneamente indicata nella imputazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023 Il