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Sentenza — n. 10400/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to death of defendant, extinguishing the crime under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the defendant, Giuseppe Muzzetto, had died after filing the appeal. The lower court had convicted Muzzetto as the designer and project director for a road collapse that killed three people, citing structural failures and negligence. The court ruled that criminal liability is extinguished by the death of the accused, rendering any substantive review of the appeal's merits legally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 100, cod. pen.: The death of the accused extinguishes the criminal liability, necessitating the annulment of the judgment without remittal to prevent a decision on the merits of an appeal filed by a deceased person.

Parole chiave

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extinction of crime death of accused annulment without remittal criminal procedure law extinguishment of liability responsabilità dell'architetto responsabilità per incidente stradale infortunio mortale

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 100, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo
(Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv.
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti
247790; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUZZETTO GIUSEPPE (DECEDUTO) nato a CALANGIANUS il 15/01/1944 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'estinzione del reato per decesso dell'imputato. dato atto che nessun avvocato è presente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 15 settembre 2021, ha confermato la condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania in data 11 aprile 2019, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti dì Giuseppe Muzzetto, in relazione a reati p. e p. dagli articoli 113, 449 e 589 cod. pen., a lui contestati per il crollo di un tratto della SP 38 bis all'altezza di Monte Pinu in agro di Telti, a cagione del quale perdevano la vita Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loriga, i quali al momento del crollo (il giorno 18 novembre 2013) stavano percorrendo la strada anzidetta.

2. I predetti reati erano ascritti al Muzzetto in relazione alla sua qualità di progettista e direttore dei lavori di realizzazione del tratto di strada in esame, completati nel 1983; in tale veste veniva contestato al medesimo di avere realizzato strutture dell'attraversamento dell'acqua che si rivelavano inadeguate, determinando una progressiva e vistosa infiltrazione dell'acqua sotto la stessa sezione del tubolare, la corrosione della condotta metallica fino all'apertura di squarci e conseguente cedimento del rilevato stradale sovrastante; egli avrebbe così contribuito, con altri coimputati, ad utilizzare la strada nonostante le evidenti carenze strutturali, l'assenza di un collaudo statico, il progressivo e allarmante deterioramento degli attraversamenti idraulici, e sebbene già nel novembre 2001 si fosse registrato il cedimento di un tratto della medesima strada 500 metri più a sud.

3. Come risulta da certificato del Comune di Calangianus pervenuto in atti, Giuseppe Muzzetto é deceduto in data 14 dicembre 2022, dunque successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione. La sua posizione deve pertanto essere definita con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato: resta, infatti, interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza in vita del soggetto che ha proposto il gravame ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 7 f