Sentenza — n. 10396/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3/5/2021, emessa all'esito di giudizio abbreviato, AN- CHUNDIA PARRALES HECTOR HUGO veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 c.p. (furto di una bicicletta in danno di Donadeo Alberto, commesso in Genova il 29/9/2018) - così riqualificato il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. originariamente ascrittogli - e condannato dal Tribunale di Genova alla pena di mesi 6 di reclusione ed 140 di multa, con sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata in misura doppia; veniva altresì condannato al risarcimento dei danni alla parte civile Donadeo Alberto, da liquidarsi in separato giudizio, asse- gnando in suo favore una provvisionale di 400 euro, al cui pagamento si subordi- nava la sospensione condizionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 c.p, art. 624 bis cod. pen, art. 57 legge 789/1981; Sentenza — n. 10396/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 c.p. (furto di una bicicletta in danno di Donadeo Alberto, commesso in Genova il 29/9/2018) - così riqualificato il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. originariamente ascrittogli - e condannato dal Tribunale di Genova alla pena di mesi 6 di reclusione ed 140 di multa, con sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata in misura doppia; veniva altresì condannato al risarcimento dei danni alla parte civile Donadeo Alberto, da liquidarsi in separato giudizio, asse- gnando in suo favore una provvisionale di 400 euro, al cui pagamento si subordi- nava la sospensione condizionale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANCHUNDIA PARRALES HECTOR HUGO nato il 02/12/1992 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Lucia Odello, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata sul punto della durata della libertà controllata, da ricalcolarsi.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3/5/2021, emessa all'esito di giudizio abbreviato, AN- CHUNDIA PARRALES HECTOR HUGO veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 c.p. (furto di una bicicletta in danno di Donadeo Alberto, commesso in Genova il 29/9/2018) - così riqualificato il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. originariamente ascrittogli - e condannato dal Tribunale di Genova alla pena di mesi 6 di reclusione ed 140 di multa, con sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata in misura doppia; veniva altresì condannato al risarcimento dei danni alla parte civile Donadeo Alberto, da liquidarsi in separato giudizio, asse- gnando in suo favore una provvisionale di 400 euro, al cui pagamento si subordi- nava la sospensione condizionale.
L'imputato ha proposto appello chiedendo la concessione delle circostanze at- tenuanti generiche, la riduzione della pena e l'eliminazione della condizione alla quale era stata subordinata la sospensione condizionale della pena e con sentenza del 5/4/2022 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi 2 e giorni 10 di reclusione ed 70 di multa, determinando la durata della libertà controllata in mesi 5 e giorni 10. I giudici di appello, altresì, hanno eliminato la condizione alla quale il giudice di primo grado subordinata la sospensione condizionale della pena, concesso la non menzione e confermato nel resto.
2. Con unico motivo lamenta l'imputato, a mezzo del proprio difensore, er- ronea applicazione dell'art. 57 legge 789/1981, avendo la Corte territoriale deter- minato la pena da irrogare nella misura di due mesi dieci giorni di reclusione ed euro 70 di multa, sostituita ai sensi della norma citata con cinque mesi e dieci giorni di libertà controllata; erroneamente, atteso che la pena corrisponde a mesi quattro e giorni venti di libertà controllata.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale. -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza. - il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impu- gnata e ricalcolarsi il quantum della libertà controllata.
4. Il ricorso è fondato, attesa l'erroneità del calcolo della pena sostituita, che alla luce dell'art. 57 1.689/1981 (nella sua formulazione antecedente alla riforma di cui all'art. 71, comma 1, lett. e), D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, operata solo a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Igs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199) prevedeva che un giorno di pena detentiva equivalesse a due giorni di libertà controllata.
5. Trattasi di errore che può essere emendato direttamente da questa Corte di legittimità ai seni dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. procedendo all'annulla- mento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla durata della libertà controllata, che va rideterminata in mesi quattro e giorni venti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla durata della libertà controllata, che ridetermina in