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Sentenza — n. 10390/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding refusal of alcohol test and constitutional challenge to driving without license.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Giovanni Lo Monaco's cassation appeal against his conviction for driving without a license and refusing an alcohol test while under preventive surveillance. The defense argued that the court failed to address a constitutional question regarding the penalty and that the police failed to notify the suspect of the right to counsel before the urgent test. The court dismissed these claims, citing a recent Constitutional Court ruling that invalidated the constitutional challenge and establishing that no notification of defense rights is required when a suspect refuses the test.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.lgs. n. 159/2011; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The Constitutional Court has declared unfounded the constitutional question regarding the penalty for driving without a license by persons under preventive measures; furthermore, the obligation to notify the suspect of the right to defense does not arise in cases of refusal to undergo the alcohol test.

Parole chiave

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driving without license preventive surveillance measures alcohol test refusal constitutional question admissibility right to defense notification cassation appeal dismissal Italian criminal procedure guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.lgs. n. 159/2011
I) Vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs.
Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
Art. 3, 25, 27 Cost.
Art. 81 cod. pen.
Art. 186, commi 2 e 7 cod. strada
artt. 81 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di Giovanni Lo Monaco in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, 75 d.lgs.
art. 73 d.lgs. n. 159/2011
I) Vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 211 del 17.10.2022 della Corte Costituzionale
Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021
Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv.
Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021
281745 — 01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv.
Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020
281072 — 01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Rv.
Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020
280028 - 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Rv.
Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019
278579 - 01; Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO MONACO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato Frazzitta Giacomo del foro di Marsala non è presente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di Giovanni Lo Monaco in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, 75 d.lgs. n. 159/2011 (capo 1) e 186, commi 2 e 7, cod. strada (capo 2), perché sorpreso alla guida di una autovettura in orario in cui l'imputato si sarebbe dovuto trovare a casa, in violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui era sottoposto, nonché per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici (fatti del 19.6.2018).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, per non avere considerato che per il reato in disamina è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui viene sanzionata la guida di un autoveicolo senza patente - o dopo che la patenta sia stata negata, sospesa o revocata - qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, come nel caso. II) Violazione di legge, in relazione alla nullità dell'accertamento compiuto dagli agenti di p.g., per omesso avviso al prevenuto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in relazione allo svolgimento di un atto urgente, avviso dovuto anche in ipotesi di rifiuto, come stabilito da alcuni precedenti della Corte di cassazione.

3. I motivi dedotti sono infondati; pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

4. Quanto al motivo sub I), in disparte la considerazione che il reato di guida senza patente da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale non risulta, nella specie, contestato in fatto - al di là della indicazione della norma incriminatrice - si osserva che con sentenza n. 211 del 17.10.2022 la Corte costituzionale ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, e dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione penale, in composizione monocratica...". T?' Ne discende che la censura dedotta non può trovare accoglimento in questa sede.

5. Quanto al motivo sub II), si deve qui ribadire il più recente e prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, come avvenuto nel caso di specie, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (cfr. Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 — 01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072 — 01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Rv. 280028 - 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Rv. 278579 - 01; Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Rv. 278547 - 01).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 gennaio 20