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Sentenza — n. 10388/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for denying suspended sentence previously granted in first appeal due to lack of motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the appellate judgment regarding the denial of a suspended sentence, while rejecting the rest of the appeal. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by refusing a benefit previously granted in the first appeal, despite the annulment being limited to sentencing motivation. The court held that the appellate judge erred by denying the suspended sentence, which must be granted under Article 620, letter L, of the Code of Criminal Procedure without further factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 620 lett. L cod. proc. pen.; The court must grant the benefit of a suspended sentence if it was previously granted in an unchallenged first appeal and the subsequent annulment was limited to sentencing motivation, thereby violating the principle of non-aggravation.

Parole chiave

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suspended sentence non-aggravation principle omission of motivation rescissory judgment Article 620 letter L revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 620 lett. L cod. proc. pen.
Ne conseguono, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che deve essere concesso ex art. 620, lett.
Art. 597 cod. proc. pen.
Per contro, il giudice del rescissorio, sostanzialmente violando il principio del divieto di reforatio in peius di cui all'art. 597 cod.
Art. 627 cod. proc. pen.
Art. 597 cod. pen.
Per contro, il giudice del rescissorio, sostanzialmente violando il principio del divieto di reforatio in peius di cui all'art. 597 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Ne conseguono, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che deve essere concesso ex art. 620, lett.
art 81 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
Ne conseguono, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che deve essere concesso ex art. 620, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4698 del 08/10/2019
La Suprema Corte (Sez. 3, n. 4698 del 08/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOTTARI ROBERTO nato a MESSINA il 20/01/1957 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena con concessione della stessa e rigetto nel resto; lette le conclusioni della difesa dell'imputato che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Suprema Corte (Sez. 3, n. 4698 del 08/10/2019, dep. 2020), per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ha annullato la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina il 25 gennaio 2019, in riforma della sentenza di primo grado appellata dal solo imputato, ha ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in mesi nove di reclusione (nulla statuendo in merito alla pena pecuniaria), e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Con la sentenza di cui in epigrafe, emessa in sede rescindente, la Corte d'appello di Reggio Calabria, senza nulla dire in merito alla già concessa sospensione condizionale della pena, ha ritenuto congrua ed equa la pena finale complessiva di mesi nove di reclusione, determinata la pena base in mesi otto di reclusione e aumentata di un mese di reclusione ex art 81 cod. pen., ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale.

3. Avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio rescissorio l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3.1. Con il primo motivo si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 627 e 597 cod. proc. pen. per non aver il giudice d'appello concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena invece concesso all'esito del primo giudizio d'appello e nonostante l'annullamento fosse strato limitato al solo trattamento sanzionatorio e avesse avuto a oggetto la sentenza di secondo grado che il detto beneficio aveva invece concesso. 3.1. Con il secondo motivo si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 627 e 597 cod. proc. pen. per non aver il giudice d'appello ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche invece ritenute tali all'esito del primo giudizio d'appello.

4. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dei due motivi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, solo il primo è fondato.

2. deve evidenziarsi che la Suprema Corte (Sez. 3, n. 4698 del 08/10/2019, dep. 2020) ha annullato la sentenza d'appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio per omessa motivazione in merito a esso, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, rigettando nel resto il ricorso e dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Invero, come si legge nella sentenza rescindente, il (primo) giudice d'appello, in accoglimento del relativo motivo, aveva ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in mesi nove di reclusione, peraltro dimenticandosi di infliggere anche la pena pecuniaria, senza esplicitare il computo seguito per la determinazione della pena, effettuato senza dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, e, soprattutto, senza indicare né la pena base, né la riduzione per effetto della prevalenza delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., né l'aumento a titolo di continuazione.

Ne è conseguito l'annullamento per omessa motivazione in merito al solo trattamento sanzionatorio.

3. Sicché, avendo la Suprema Corte annullato la prima sentenza d'appello per omessa motivazione in merito al solo trattamento sanzionatorio, anche e soprattutto con riferimento al rilievo nella specie dato alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale, correttamente, muovendo dalla già ritenuta sussistenza delle dette circostanze, ha bilanciato le generiche in termini di equivalenza (peraltro pervenendo alla medesima pena di cui alla prima sentenza d'appello, inferiore a quella comminata in primo grado). Per contro, il giudice del rescissorio, sostanzialmente violando il principio del divieto di reforatio in peius di cui all'art. 597 cod. pric. pen., ha errato nel non aver concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto già concesso all'esito del primo giudizio d'appello conclusosi con sentenza non impugnata dal P.M. e annullata solo limitatamente al trattamento sanzionatorio ma per omessa motivazione in merito alla sola commisurazione giudiziale della pena.

4. Ne conseguono, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che deve essere concesso ex art. 620, lett. L, cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto trattandosi di concessione non travolto dalla sentenza rescindente, e il rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che concede. Rigetta il ricorso nel resto. Così