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Sentenza — n. 10114/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal conviction for attempted theft due to lack of victim's complaint required for prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remand because the crime was extinguished due to the absence of a required victim complaint. The defendant was convicted of attempted theft in a commercial establishment, but the victim explicitly refused to file a formal complaint. Consequently, the prosecution was invalid, rendering the entire criminal judgment legally void.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 3, cod. pen.; Art. 100, cod. proc. pen.: A crime requiring a victim's complaint is extinguished if the victim refuses to file it, necessitating the annulment of any resulting conviction.

Parole chiave

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criminal procedure victim complaint extinction of crime attempted theft annulment of judgment verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali denuncia mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 3, cod. pen.
Ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art.
Art. 100, cod. proc. pen.
art. 56 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACERONI GIANLUCA nato a AVEZZANO il 14/06/1969 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Mi ero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha co7rS'o chiedendo Motivi della decisione 1. Con sentenza del 3/2/2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di Maceroni Gianluca dal Tribunale di Avezzano.

L'imputato, odierno ricorrente, era chiamato a rispondere del delitto di tentato furto in abitazione (artt. 56, 110, 61, comma 1, n. 5, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per avere, in concorso con Morelli Filippantonio, al fine di trarre profitto, dopo avere forzato la porta di ingresso di un esercizio commerciale in Avezzano ed agendo in tempo di notte, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della merce ivi esistente, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà). Il giudice di prime cure riqualificava il fatto ascritto all'imputato, così provvedendo in dispositivo:"Visti gli artt, 533, 535, 438 e segg c.p.p.,dichiara Morelli Filippantonio e Maceroni Gianluca resposabili del reato loro ascritto al capo A) della rubrica, qualificato il fatto ex artt. 624, 625 comma 1 n. 2), 61 n.

5) c.p., ed applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, applicato altresì l'aumento per la recidiva. ex art. 99 comma 2 c.p contestata a Morelli Filippantonio, condanna Morelli Filippantonio alla pena di anni 1 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed C 400,00 di multa, e Maceroni Gianluca alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed C 100,00 di multa...". Nel ricorso proposto, la difesa di Maceroni Gianluca articola due motivi di doglianza. Con il primo motivo rappresenta che la motivazione offerta dalla Corte di merito è incongrua nella parte in cui ha ritenuto di non provvedere alla correzione del dispositivo della sentenza di primo grado - in cui il fatto è riqualificato come furto consumato pluriaggravato - pure avendo ammesso in motivazione che il giudice di prime cure avesse inteso ravvisare nei fatti l'ipotesi del tentativo, ascrivendo ad un errore materiale il mancato riferimento all'art. 56 cod. pen. in dispositivo.

Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; travisamento della prova; violazione di legge in relazione agli artt.521 e 546 cod. proc. pen. Il dispositivo e la pena irrogata in primo grado, lamenta il difensore, lasciano intendere che il Tribunale abbia ravvisato nei fatti l'ipotesi del furto consumato e non tentato. La ricostruzione operata dalla Corte territoriale in sentenza della volontà del primo giudice è frutto di mere congetture.2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; la difesa ha depositato memoria difensiva insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il reato è improcedibile per mancanza di querela. Il Tribunale ha riqualificato il reato ascritto all'imputato nella fattispecie di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.

2) e 61, comma 1, n.

5) cod. pen. Ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett.

i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, il reato in contestazione è procedibile a querela della persona offesa. La persona offesa Torti Francesco, interpellato sul punto, ha dichiarato di non volere sporgere querela (cfr. verbale in atti redatto dalla Questura dell'Aquila). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per mancanza di querela. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consig