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Sentenza — n. 10088/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug sentence, upholding judge's discretion in sentencing severity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10088/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marini Ivano inadmissible regarding excessive sentencing and lack of justification for continued offense penalties. The appellant argued the base penalty exceeded statutory minimums and failed to explain the increase for continued offenses, though the lower court explicitly rejected the continued offense theory. The court ruled that sentencing discretion is broad and only arbitrary or illogical reasoning warrants intervention, finding the lower court's justification sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that the determination of sentence within statutory limits falls within the broad discretionary power of the trial judge, requiring only a global evaluation of aggravating factors without detailed enumeration of all mitigating circumstances.

Parole chiave

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sentencing discretion drug trafficking penalty continued offense appeal inadmissibility statutory minimums traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata, quasi nel massimo della pena edittale, è stata correttamente giustificata in riferimento alla gravità del reato, ai limiti dell'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINI IVANO nato a ROMA il 30/03/1984 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, riqualificato il reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ridotto la pena nei confronti di Marini Ivano ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa (illecita detenzione di due involucri del peso complessivo di gr. 20,37 di cocaina e di un involucro del peso di gr. 44,43 di sostanza stupefacente del tipo hashish).

2. Il Marini, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133, 81 cod. pen., 3 e 27 Cost.Si deduce che la Corte territoriale ha previsto una pena base di entità notevol- mente superiore al minimo edittale e che non ha giustificato l'entità dell'aumento previsto per la continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Relativamente alla censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata, quasi nel massimo della pena edittale, è stata correttamente giustificata in riferimento alla gravità del reato, ai limiti dell'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente si limita a contestare l'asprezza della pena, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 1.2.

Con riferimento al motivo di ricorso attinente alla mancata giustificazione dell'aumento per la continuazione, deve rilevarsi che, al contrario, la Corte territoriale non ha previsto nessun aumento di pena; anzi, l'organo giudicante ha esplicitamente escluso la configurabilità del reato continuato, evidenziando che i tipi di droga, di qualità diversi, erano stati rinvenuti in un unico contesto.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma