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Sentenza — n. 9470/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9470/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9470/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Crotti Fernando, imputato del reato di cui ricorre per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81, comma 1, 590-bis in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen., disponendo la sospensione della patente di guida per mesi 9. 1.2. Si duole della mancanza di motivazione in ordine alla durata, ritenuta sproporzionata rispetto al reato commesso, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, per essersi limitato ad affermare che la stessa si reputava "congrua".

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9470/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81, comma 1, 590-bis in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen., disponendo la sospensione della patente di guida per mesi 9. 1.2. Si duole della mancanza di motivazione in ordine alla durata, ritenuta sproporzionata rispetto al reato commesso, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, per essersi limitato ad affermare che la stessa si reputava "congrua".

Parole chiave

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motivi di cassazione guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione grave eccesso di velocità sospensione di pena infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Crotti Fernando, imputato del reato di cui ricorre per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Premesso che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CROTTI FERNANDO nato a PALADINA il 10/02/1941 avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Crotti Fernando, imputato del reato di cui ricorre per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81, comma 1, 590-bis in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen., disponendo la sospensione della patente di guida per mesi 9. 1.2. Si duole della mancanza di motivazione in ordine alla durata, ritenuta sproporzionata rispetto al reato commesso, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, per essersi limitato ad affermare che la stessa si reputava "congrua".

2. Il ricorso è infondato. Premesso che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg ci Melzani Saymon, Rv. 279349 - 01), si osserva che, in tema di sospensione della patente di guida stabilita con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado Eduardo Wladimir, Rv. 279635 - 02). Nella fattispecie, il Giudice ha applicato la sospensione nella misura di 9 mesi, determinando la durata al di sotto della media edittale, sicché deve ritenersi assolto l'onere motivazionale con riferimento alla fattispecie concreta di lesioni personali stradali gravi.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro