Sentenza — n. 9468/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl sostituto Procuratore generale della Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Trapani nei confronti di Dattolo Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-sexies cod. strada.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9468/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Trapani nei confronti di Dattolo Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-sexies cod. strada.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: DATTOLO GIORGIO nato a ALCAMO il 27/07/1993 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il sostituto Procuratore generale della Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Trapani nei confronti di Dattolo Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-sexies cod. strada.
2. Con unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale, per non avere il Giudice disposto la pena accessoria della sospensione della patente.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod, proc. pen., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/ Melzani Saymon, Rv. 279349 - 01). La sentenza impugnata è incorsa nell'erronea applicazione della legge penale conseguente alla mancata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a norma dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada anche in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti (art. 186, comma 2- quater, cod. strada).
6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Trapani.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale dì Trapani. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside