Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8521/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; dismissal order reclassified as appeal to single-judge tribunal under Art. 410-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8521/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the victims against the preliminary judge's order dismissing the criminal case. The victims argued the dismissal was improper because the judge failed to hold a hearing regarding their request for further investigations. The Court ruled that since the dismissal order was issued after the 2017 law reform, it is not appealable to the Cassation but only subject to a specific appeal to a single-judge tribunal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: When a judicial decision is challenged with a remedy different from that prescribed by law, the receiving court must reclassify the act as the correct appeal and transmit it to the competent tribunal.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal dismissal order nullity single judge tribunal favour of appeal principle procedural remedy classification diritto a un'inchiesta effettiva indagine preliminare indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis, cod. proc. pen.
Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 410, comma 2, cod.
Art. 409, cod. proc. pen.
adeguatamente valutato la valenza delle indagini integrative indicate nell'atto di opposizione e aver disposto l'archiviazione de plano, senza fissare l'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod.
Art. 410, cod. proc. pen.
Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 410, comma 2, cod.
Art. 568, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 589 cod. pen
Con decreto in data 7 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha disposto l'archiviazione del procedimento per violazione dell'art. 589 cod. pen., iscritto a carico di «ignoti», e relativo al decesso di Manuel Di Nicola accertato in data 13 marzo 2021.
art. 410-bis cod. proc. pen
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., il Procuratore generale osserva che «già il precedente art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura
Sez. U, Ordinanza n. 45372 del 31/10/2001, De Palma
Sez. 5, Ordinanza n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri
Sez. 5, Ordinanza n. 354 del 30/09/2021, Sonaro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NICOLA ANTONIO FRANCESCO nato ad AVEZZANO il 17/01/1958 MOSTACCI PASQUALINA nata a CELANO il 16/04/1961 DI NICOLA DOMENICA nata ad AVEZZANO il 24/04/1982 persone offese nel procedimento iscritto a carico di Ignoti avverso l'ordinanza del 07/10/2022 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Motivi della decisione 1. Con decreto in data 7 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha disposto l'archiviazione del procedimento per violazione dell'art. 589 cod. pen., iscritto a carico di «ignoti», e relativo al decesso di Manuel Di Nicola accertato in data 13 marzo 2021.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen. La richiesta di archiviazione depositata dal pubblico ministero in data 5 ottobre 2022 è stata accolta, pur essendo stata proposta opposizione da parte delle persone offese, perché il giudice ha ritenuto l'opposizione inammissibile e la notizia di reato infondata.

2. Con atto depositato il 31 ottobre 2022, il decreto di archiviazione è stato fatto oggetto di ricorso per cassazione da parte del difensore di Antonio Di Nicola, Pasqualina Mostacci e Domenica Di Nicola (rispettivamente genitori e sorella del defunto), che avevano proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. I ricorrenti lamentano violazione dell'art. 606, comma 1 lett.

e) in relazione agli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. per non avere il G.i.p. adeguatamente valutato la valenza delle indagini integrative indicate nell'atto di opposizione e aver disposto l'archiviazione de plano, senza fissare l'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore sostiene, in particolare, che il G.i.p. avrebbe compiuto una valutazione sulla irrilevanza delle indagini richieste e ciò sarebbe possibile solo all'esito dell'udienza e nel contraddittorio con i soggetti interessati.

3. Con memoria scritta del 9 gennaio 2023 il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Dopo aver ricordato che il provvedimento di archiviazione emesso successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., il Procuratore generale osserva che «già il precedente art. 409, comma 6, cod. proc. pen., che pure stabiliva la ricorribilità in cassazione del provvedimento, derogando all'art.606 cod. proc. pen., limitava i motivi di ricorso ai medesimi casi di nullità previsti dall'art.127, comma 5, cod. proc. pen. [...], con conseguente impossibilità di censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione».

4. L'art. 410-bis cod. proc. pen., prevede che il decreto di archiviazione sia nullo: se emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 bis dell'art. 408 e al comma 1 bis dell'art. 411; oppure prima che il termine di cui ai commi 3 e 3 bis dell'art. 408 sia scaduto senza che sia presentato l'atto di opposizione; o ancora se, essendo stata presentata opposizione, «il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'art. 410, comma 1». Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che il decreto di archiviazione sarebbe nullo perché l'inammissibilità dell'opposizione sarebbe stata dichiarata fuori dei casi consentiti e l'atto di opposizione era stato predisposto nel rispetto dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. In questo caso, tuttavia, il rimedio esperibile è esclusivamente quello previsto dal terzo comma dell'art. 410 bis cod. proc. pen. Gli interessati, pertanto, avrebbero dovuto proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

5. Tanto premesso, si deve prendere atto dell'irritualità dell'impugnazione proposta dinanzi al giudice di legittimità. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ciò comporta che il ricorso debba essere riqualificato come reclamo e debba essere trasmesso al Tribunale monocratico di Avezzano competente a deciderlo. Invero, «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez.

U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, non massimata). Si osserva in proposito che la relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, nel riaffermare il principio del favor impugnationis (del quale l'art. 568, comma 5, costituisce espressione), ha sottolineato che il sindacato sulla decisione impugnata deve essere compiuto «nella sede e con le modalità previste dalla legge in ordine al tipo di reato ritenuto» e al tipo di procedimento al quale l'impugnazione si attaglia (sull'argomento:

Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168; Sez. 5, Ordinanza n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano. Così deciso il 31 g