Cassation court dismisses appeal against administrative license suspension for traffic offense where no plea bargain reduction applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Sammartano against a lower court's imposition of a two-year driver's license suspension. Sammartano argued that the statutory reduction for plea bargaining under Article 222 of the Road Code was incorrectly omitted, noting the penalty was instead based on Article 189. The court ruled that the specific provisions of Article 189, paragraphs 6 and 7, do not provide for any reduction when a plea is entered, thereby validating the original sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189, comma 6 e 7 del Codice della Strada; Art. 222, comma 2-bis del Codice della Strada: The administrative penalty of license suspension under Article 189 does not admit reduction for plea bargaining, unlike provisions under Article 222.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAMMARTANO GRAZIELLA nato a TRAPANI il 02/05/1965 avverso la sentenza bel 03/02/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L 1C,Lt 4 I) 1. Sammartano a ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 189 Cod. strada applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla predetta sanzione amministrativa accessoria, non essendo stata applicata la riduzione di cui al comma 2-bis dell'art. 222 Cod. strada 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il motivo è infondato. La sanzione amministrativa accessoria è stata correttamente applicata ai sensi non dell'art. 222 Cod. strada ma dell'art. 189 commi 6 e 7, che non prevedono alcuna riduzione per il patteggiamento. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.