Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8494/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8494/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 10 dicembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Palermo con la quale Laura Apuzzo era stata ritenuta responsabile di un furto aggravato di energia elettrica accertato in Palermo il 17 aprile 2015.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è tardivo. Laura Apuzzo è stata condannata dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 7 aprile 2021, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa e la Corte di appello ha confermato tale decisione il 10 dicembre 2021 con dispositivo letto in udienza nel quale è stato indicato in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi. La motivazione è stata depositata il 14 dicembre 2021 e il ricorso è stato proposto il 12 maggio 2022, quando il termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione eccezioni processuali tardive allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio tempestività dell'inoltro condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APUZZO LAURA nata a PALERMO il 13/06/1989 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 dicembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Palermo con la quale Laura Apuzzo era stata ritenuta responsabile di un furto aggravato di energia elettrica accertato in Palermo il 17 aprile 2015.

2. Contro la sentenza l'imputata ha proposto ricorso, per mezzo del proprio difensore, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed evidenziando che, all'intestazione relativa alla pronuncia nei confronti Laura Apuzzo, è stata abbinata una motivazione concernente tutt'altra decisione, emessa il 10 dicembre 2021 nei confronti di diverso soggetto (tale Sabeur Ben Ahmed).

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Con memoria del 19 dicembre 2022 il difensore dell'imputata ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è tardivo. Laura Apuzzo è stata condannata dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 7 aprile 2021, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa e la Corte di appello ha confermato tale decisione il 10 dicembre 2021 con dispositivo letto in udienza nel quale è stato indicato in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi. La motivazione è stata depositata il 14 dicembre 2021 e il ricorso è stato proposto il 12 maggio 2022, quando il termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. era ormai decorso. Per quanto esposto il ricorso è inammissibile.

5. Non si può ignorare tuttavia, che, nella fase di deposito della motivazione della sentenza, vi è stato un evidente errore di affoliazione. All'intestazione relativa alla pronuncia nei confronti Laura Apuzzo, infatti, è stata abbinata la motivazione concernete la decisione adottata nei confronti di Sabeur Ben Ahmed. Il dispositivo riportato in calce alla motivazione della sentenza è diverso da quello che è stato letto nell'udienza relativa al procedimento aperto a carico della Apuzzo: riguarda, infatti, anch'esso, le imputazioni formulate a carico di Sabeur Ben Ahmed.

Questo dispositivo dispone la parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 2 settembre 2019 nei confronti di Sabeur Ben Ahmed, dichiara estinto per prescrizione il reato contestato a Sabeur al capo a), conferma la affermazione della penale responsabilità per il reato contestato a Sabeur al capo b) di una rubrica che non compare nella intestazione della sentenza, ridetermina la pena per questo reto nella misura di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa. Per errore materiale, dunque, è stata redatta una sentenza che contiene una motivazione e un dispositivo riguardanti una decisione diversa, adottata nei confronti di un diverso imputato.

6. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che, nel caso in cui il giudice, per errore materiale nell'affoliazione, abbia redatto una sentenza contenente una motivazione in realtà inerente ad altra sentenza, la conseguente inesistenza attiene al documento-sentenza, non anche al dispositivo inteso quale forma di manifestazione della decisione, che riproduce quello letto in udienza (Sez. 2, n. 37145 del 23/10/2020, Seferovic, Rv. 280459; Sez. 2, n. 7166 del 08/01/2008, Coscia, Rv. 239446). Nel caso in esame, attesa l'inammissibilità del ricorso, eventuali iniziative per sanare l'irregolarità riscontrata dovranno essere assunte dal giudice di merito, d'ufficio o su istanza di parte.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio