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Sentenza — n. 7870/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7870/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7870/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale Bisegna Davide è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazioni delle sanzioni amministrative accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, sanzioni amministrative accessorie obbligatorie.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7870/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett. c) cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazioni delle sanzioni amministrative accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, sanzioni amministrative accessorie obbligatorie.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente divieto di condurre guida in stato di ebbrezza qualificata abbandono del procedimento per infrazione stradale contrassegno stradale contravvenzione per eccesso di velocità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BISEGNA DAVIDE nato a AVEZZANO il 19/09/1988 avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale Bisegna Davide è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazioni delle sanzioni amministrative accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, sanzioni amministrative accessorie obbligatorie.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie.

3. Il motivo è fondato, in quanto effettivamente né in motivazione né in dispositivo si rinviene il minimo accenno alla problematica inerente alle sanzioni amministrative accessorie, pur essendo queste ultime previste dalla legge come obbligatorie. La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Avezzano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Avezzano. Così deciso in Roma il 25 novembre 202