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Sentenza — n. 7863/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7863/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mada Jamal ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90., deducendo violazione di legge e vizio motivazione. Risalendo il fatto al 29-12-2014, è maturato il termine prescrizionale, di anni sette e mesi sei, onde il reato è estinto per prescrizione, essendo senz'altro ammissibile il ricorso, poiché le doglianze sono sufficientemente specifiche e non manifestamente infondate, ragion per cui il rapporto processuale è correttamente instaurato. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7863/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90., deducendo violazione di legge e vizio motivazione. Risalendo il fatto al 29-12-2014, è maturato il termine prescrizionale, di anni sette e mesi sei, onde il reato è estinto per prescrizione, essendo senz'altro ammissibile il ricorso, poiché le doglianze sono sufficientemente specifiche e non manifestamente infondate, ragion per cui il rapporto processuale è correttamente instaurato. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale mantenimento della carcerazione preventiva termine di sospensione riduzione della pena durata di protezione proroga del periodo di prova
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MADA JAMAL nato il 22/04/1992 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mada Jamal ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90., deducendo violazione di legge e vizio motivazione.

2. Risalendo il fatto al 29-12-2014, è maturato il termine prescrizionale, di anni sette e mesi sei, onde il reato è estinto per prescrizione, essendo senz'altro ammissibile il ricorso, poiché le doglianze sono sufficientemente specifiche e non manifestamente infondate, ragion per cui il rapporto processuale è correttamente instaurato. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 — 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 25 novembr