Sentenza — n. 7618/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACerulli Irelli Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai profili fattuali della contestazione ed alla sanzione amministrativa accessoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7618/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai profili fattuali della contestazione ed alla sanzione amministrativa accessoria.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERULLI IRELLI FRANCESCO nato a ROMA il 03/04/1949 avverso la sentenza del 01/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cerulli Irelli Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai profili fattuali della contestazione ed alla sanzione amministrativa accessoria.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. La prima doglianza investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ed estranei all'ambito del sindacato di legittimità in relazione ad una pronuncia emessa ex art.444 cod. proc. pen., non rientrando nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23-6-2017, n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. La seconda doglianza, è inammissibile. Il giudice a quo ha, infatti, evidenziato le modalità del fatto caratterizzate da una spericolata manovra posta in essere dall'automobilista. La motivazione, pur nella sua sinteticità, è pertanto corretta ed esente da vizi logico-giuridici, essendo pienamente conforme ai parametri di cui all'art. 218 Cod. strada.
5. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 novembre 202