Sentenza — n. 7616/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei confronti di Iacobucci Alessandro la pena richiesta in ordine ai reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7616/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei confronti di Iacobucci Alessandro la pena richiesta in ordine ai reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: IACOBUCCI ALESSANDRO nato a CASTEL DI SANGRO il 19/08/1985 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di SULMONAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei confronti di Iacobucci Alessandro la pena richiesta in ordine ai reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del veicolo.
3. Il motivo è inammissibile, essendo caratterizzato da genericità, in quanto il Procuratore generale ricorrente non specifica se il veicolo in questione appartenesse all'imputato oppure a persona estranea a reato. La confisca del veicolo è infatti da applicarsi esclusivamente nella prima ipotesi, onde trattasi di una specificazione di carattere essenziale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.