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Sentenza — n. 7615/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls administrative license suspension due to lack of reasoning on duration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7615/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the lower court's decision regarding the two-year driver's license suspension while leaving the criminal penalty intact. The defendant argued that the administrative sanction lacked proper justification, specifically concerning its duration. The court ruled that the omission of reasoning on this specific point constituted a violation of law requiring rescission and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 589-bis c.p.: The failure of a court to provide adequate reasoning regarding the duration of an accessory administrative sanction constitutes a violation of law, necessitating the annulment of that specific portion of the judgment.

Parole chiave

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accessory administrative sanction driver license suspension lack of reasoning violation of law remittal for new trial revoca della licenza condurre sospensione di pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Coccia Renato ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 589-bis c.p.
con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
Coccia Renato ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 589-bis cod. pen
con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCCIA RENATO nato a RIETI il 30/08/1999 avverso la sentenza del 12/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Coccia Renato ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. irrogando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto annullamento con rinvio.

3. Il motivo è fondato, in quanto il giudice a quo ha del tutto omesso di motivare in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria. È dunque riscontrabile in parte qua il vizio di mancanza di motivazione, che impone un pronunciamento rescindente sul punto. La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Rieti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Rieti. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.