Sentenza — n. 7614/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADicarolo Francesco ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen. applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7614/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen. applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DICAROLO FRANCESCO nato a FASANO il 06/12/1983 avverso la sentenza del 01/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dicarolo Francesco ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen. applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il motivo è infondato. Il giudice a quo ha, infatti, evidenziato la congruità della sanzione in ragione del grado di colpa dell'imputato. La motivazione, pur nella sua sinteticità, è pertanto corretta ed esente da vizi logico-giuridici, essendo pienamente conforme ai parametri di cui all'art. 218 Cod. strada. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.