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Ordinanza — n. 7613/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a sentencing order error regarding the wording of administrative license suspension reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7613/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction of a material error in a sentencing order regarding the wording of an administrative license suspension reduction. The Fourth Section had annulled the lower court's decision for failing to apply a mandatory statutory reduction, but the written order incorrectly specified an 'increase' rather than the intended reduction. The court ruled that the discrepancy between the intended legal outcome and the written text constituted a material error requiring immediate correction.

Regesto Legislator

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Art. 222, comma 2-bis Codice della Strada; Art. 444 Codice di Procedura Penale: When a written court order contains a material error causing a discrepancy between the intended legal effect and the written text, the court must correct the order to reflect the true judicial will.

Parole chiave

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material error correction sentencing order discrepancy administrative license suspension mandatory statutory reduction Cassation procedure error judicial intent vs text road traffic offense penalty adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 222, comma 2-bis Codice della Strada
L'art. 222, comma 2-bis, Cod.
Art. 444 Codice di Procedura Penale
Pronunciando sul ricorso proposto avverso la sentenza, con la quale é stata applicata a Mauri Luciano, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Pronunciando sul ricorso proposto avverso la sentenza, con la quale é stata applicata a Mauri Luciano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di omicidio stradale (art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016
Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURI LUCIANO nato a LUNANO il 19/04/1959 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; letteitsentint le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI ALk

RITENUTO IN FATTO

1. Pronunciando sul ricorso proposto avverso la sentenza, con la quale é stata applicata a Mauri Luciano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis, co. 1 e 7 cod. pen.) ed altresì applicata la sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi, la Quarta sezione della Corte di cassazione ha disposto, nel ruolo di udienza, l'annullamento della sentenza menzionata "limitatamente all'aumento sino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria...". Su richiesta del Presidente della menzionata sezione si è instaurata procedura per la correzione dell'errore materiale, che si segnala sarebbe occorso nella stesura del dispositivo del ruolo di udienza, laddove si dispone "Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento sino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria..." e non già "Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di un terzo della sanzione amministrativa accessoria...".

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Deve procedersi alla richiesta correzione. 2.1. L'art. 222, comma 2-bis, Cod. strada prevede in caso di applicazione della pena su richiesta la riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; riduzione che, dunque, non deriva dall'art. 444 cod. proc. pen., riferito alla quantificazione della sola sanzione penale o di quella sostitutiva della sanzione penale, ma da apposita disposizione di legge. La Quarta sezione ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché, come correttamente rilevato dal ricorrente, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Urbino si era limitato ad affermare che "all'applicazione della pena su richiesta delle parti deve far seguito l'ulteriore applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata, equa e congrua in relazione ai fatti, di mesi otto", senza fare alcun riferimento alla riduzione prevista dall'art. 222, co. 2-bis Cod. str., di natura obbligatoria.

La Quarta sezione ha quindi censurato la omessa applicazione della riduzione della sanzione amministrativa accessoria prevista per il caso di pena applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e non già la durata di una riduzione che non è stata applicata. Infatti, come evidenzia il testo della sentenza documento, l'annullamento ha investito non già la riduzione della sanzione "fino a un terzo" bensì la mancata applicazione della riduzione, la cui misura non poteva essere definita. Risulta quindi palese la ricorrenza di un errore materiale, rinvenibile nel dispositivo del ruolo di udienza, trattandosi della mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (cfr.

Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953). Ne consegue che va disposta la correzione del ruolo di udienza del 01.06.2022, nel senso che laddove è scritto "Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento sino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria" deve leggersi "Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria"

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 01.06.2022, nel senso che laddove è scritto: "Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento sino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria", deve leggersi: "Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/1