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Sentenza — n. 7025/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentence for failing to grant conditional suspension of penalty agreed upon in plea bargain.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7025/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentence for failing to grant the conditional suspension of penalty that was a core component of the parties' plea agreement. The defendant argued that the trial judge violated procedural law by applying only the agreed penalty without addressing the request for probation, which the prosecution had consented to. The court held that the judge must either fully accept the negotiated platform or reject it entirely, rather than partially implementing it, thus ordering a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: The appellate judge cannot fraction the agreement reached between the parties; if the benefit of conditional suspension of penalty is a constitutive element of the negotiation, the judge must either grant it in full or reject the entire plea bargain.

Parole chiave

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conditional suspension of penalty plea bargain agreement partial implementation error negotiated platform integrity procedural violation cassation guida nonostante revoca della patente revoca della sospensione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Padulosi Marco la pena di mesi quattro, giorni otto di arresto ed euro 1.867 di ammenda, convertita nella pena pecuniaria di euro 33.867, in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PADULOSI MARCO nato a VERGATO il 09/02/1965 avverso la sentenza del 31/12/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata con l'aggiunta della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Padulosi Marco la pena di mesi quattro, giorni otto di arresto ed euro 1.867 di ammenda, convertita nella pena pecuniaria di euro 33.867, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies C.d.S..

2. Il Padulosi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per difetto di correla- zione tra la sentenza e la richiesta di patteggiamento concordata, non essendo stata prevista in dispositivo la sospensione condizionale della pena. 2.2. Violazione dell'art. 222 C.d.S. per l'erroneità della statuizione della revoca della patente di guida.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Al riguardo, va premesso che è illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una compo- nente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo (Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012; in motivazione, la Corte ha precisato che non è consentito al giudice di appello frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato).

Ne consegue che, nella fattispecie, il Padulosi aveva effettivamente subordinato la richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale della pena e il P.M. aveva prestato il proprio consenso, ma il Tribunale non l'ha esaminata. Il Giudice a quo avrebbe dovuto svolgere una valutazione complessiva, senza accet- tare la pattuizione in termini solo parziali. L'organo giudicante, pertanto, deve svol- gere una nuova valutazione del contenuto complessivo dell'accordo. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmis- sione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tri- bunale di Bologna. Così deciso in Roma il 17 novem