Cassation Court allows appeal by ruling that the five-day transmission deadline excludes the request day and extends to the next business day.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed an order declaring the home detention measure ineffective due to a procedural delay in transmitting files. The court found that the five-day deadline under Article 309, paragraph 5, of the Code of Criminal Procedure begins counting from the day after the request for review was filed, excluding that initial day. Consequently, the deadline expired on June 20, 2022, the next business day after the statutory end, validating the transmission and annulling the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309, comma 5 cod. proc. pen.; Art. 172, comma 4 cod. proc. pen.: The five-day period for transmitting files to the review court excludes the day of the request and extends to the next business day if the deadline falls on a holiday.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: GABOR RAMON ADRIAN (CUI 06DMZ9K) nato a BRASOV( ROMANIA) il 23/01/1990 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette/se e le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI (..c.".)\n
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento emesso dal Tribunale di Cremona nei confronti di Gabor Ramon Adrian con il quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, che veniva revocata. Ad avviso del Tribunale di Brescia la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. non era avvenuta nel termine perentorio di legge.
2. Ha proposto ricorso avverso il descritto provvedimento il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cremona, lamentando la violazione della legge processuale. Ad avviso del ricorrente il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. decorreva dal 14 giugno 2022 ma il computo deve avere inizio dal 15 giugno 2022; il termine scadeva il 19 giugno 2022 ma, in quanto festivo, si è determinata la proroga ex lege al successivo giorno non festivo; ovvero il 20 giugno 2022, data in cui gli atti pervenivano al Tribunale di Brescia (la sola rilevante, non essendolo quella in cui la cancelleria ha apposto il visto 'depositato'). Peraltro, si aggiunge, secondo un orientamento rileva la data di invio degli atti e non quella di pervenimento. Inoltre, nell'ordinanza impugnata dall'indagato
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur" in termine, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale, non si computa (Sez. 2, n. 10505 del 25/01/2012, Rv. 252472).
Dalla documentazione allegata al ricorso, che questa Corte può consultare in ragione della natura processuale della censura, emerge che il 14 giugno 2022 - stesso giorno della presentazione della richiesta di riesame - il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, richiese al Tribunale di Cremona gli atti del proc. pen. n. 819/22 R.G.; che il giorno seguente fu disposto l'invio degli atti per posta, con plico recante il numero di serie 00853615094-2; preso in carico da Poste Italiane il 17 giugno 2022 e consegnato al Tribunale di Brescia il 20 giugno 2022 alle ore 10,57.
Ovvero ultimo giorno utile ad evitare l'inefficacia della misura ai sensi del comma 10 dell'art. 309, in ragione della regola della proroga al primo giorno feriale successivo al termine che scade in giorno festivo (cfr. Cass. Sez. 6, n. 4301 dell'11.1.2013, Musumeci).
2. Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il prosieguo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per il prosieguo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8/11/202