Court annuls driver's license suspension as discretionary penalty, not correctable via material error procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's imposition of a two-month driver's license suspension without remanding the case. The appellant argued the penalty was excessive and procedurally flawed, claiming the correction should have used the material error procedure. The court ruled that because the suspension duration was discretionary and not fixed by law, it constituted a substantive error of judgment rather than a material omission, making the material error procedure inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; Art. 620 lett. I) cod. proc. pen.: The material error procedure under Art. 130 cod. proc. pen. applies only to omissions of accessory penalties that are predetermined by law; it cannot be used to correct discretionary penalties where the judge must evaluate congruity, as such corrections would amount to a substantive modification of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRASSI MASSIMILIANO nato a BERGAMO il 14/02/1967 avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; reffeTs-entite le conclusioni del PG)
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 28 aprile 2022 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Grassi Massimiliano avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal locale Giudice di Pace il 20 maggio 2021, invece disponendo la trasmissione a questa Corte di Cassazione dell'atto di appello integrativo da lui presentato. 1.1. Con tale ultima impugnazione il Grassi ha dedotto due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito la nullità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi due applicatagli con integrazione del dispositivo operata con ordinanza di correzione di errore materiale emessa dal Giudice di Pace di Bergamo in data 26 luglio 2021.
Il ricorrente lamenta l'erroneità di tale decisione, per essere stata assunta mediante il ricorso al procedimento camerale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. invece non applicabile al caso di specie, trattandosi non della correzione di un errore materiale, bensì della modifica del contenuto sostanziale della sentenza, effettuata attraverso l'applicazione di una sanzione non predeterminata nella sua durata, in quanto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato l'eccessività del periodo di sospensione della patente di guida applicatogli, a suo dire sproporzionato rispetto all'effettiva entità del fatto criminoso ascrittogli.
2. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispetto all'ulteriore censura dedotta.
2. Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria (così, tra le tante: Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793- 01), tra cui l'ipotesi dell'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie aventi contenuto predeterminato (Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106-01).
Ed infatti, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa applicazione di una pena accessoria - 'quando non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua applicazione né in relazione alla durata né in relazione alla specie, ma consegua ex lege alla pronuncia di condanna (e sia predeterminata da essa) - può essere corretta attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto in tal caso l'omissione non è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la citata procedura, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata (così, espressamente, Sez. 1, n. 23196 del 28/04/2004, Bagedda, Rv. 228250-01).
Se tali, dunque, sono i presupposti richiesti per consentire la correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. della pronuncia di condanna con applicazione di una sanzione amministrativa accessoria precedentemente omessa, non può che conseguirne, ragionandosi in termini contrari, che non può essere ritenuto legittimo il ricorso all'indicata procedura laddove si tratti di dare applicazione ad una sanzione che non sia predeterminata e non consegua ex lege alla decisione di condanna, ma invece richieda una valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine alla sua applicazione, ovvero in relazione alla determinazione della sua durata.
Tale è, per l'appunto, l'ipotesi in esame, atteso che l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, non rappresenta un'ipotesi di errore materiale emendabile con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., atteso che una simile correzione si porrebbe quale emenda di un vero e proprio errore di giudizio, con inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione. E' già stato ritenuto, d'altro canto, con riguardo ad un'omologa fattispecie di sospensione della patente di guida conseguente alla commissione del delitto di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., che la mancata applicazione di pena accessoria, graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, non può rientrare fra le ipotesi di errori materiali emendabili con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 49236 del 12/12/2012, Parenzan, Rv. 253970-01).
3. Ne consegue, pertanto, in applicazione del disposto dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione da eliminarsi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina. Così deciso in Roma il 1° f