Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6581/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6581/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In data 10/6/2022 il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato a Rosario Musone ex art.444 e ss. cod. proc. pen.. su concorde richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa, con non menzione, di mesi otto di reclusione alla sospensione della patente per anni 1 e confisca amministrativa dell'autovettura, in relazione al reato di cui all'art. 589bis co. 1 cod. pen., com- messo in Maddaloni il 12/2/2021.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 611 cod. proc. pen, art. 589bis cod. pen; Sentenza — n. 6581/2023 — snpen · Corte di Cassazione: cod. proc. pen.. su concorde richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa, con non menzione, di mesi otto di reclusione alla sospensione della patente per anni 1 e confisca amministrativa dell'autovettura, in relazione al reato di cui all'art. 589bis co. 1 cod. pen., com- messo in Maddaloni il 12/2/2021.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca del veicolo a motore reato di pirateria della strada altri reati risarcimento dei danni da incidente stradale uso di veicolo a motore infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 611 cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSONE ROSARIO nato a CASERTA il 26/04/1987 avverso la sentenza del 10/06/2022 del GIP del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 589bis cod. pen
Il Musone, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza la- mentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di confisca ammini- strativa del veicolo, in assenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 589bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSONE ROSARIO nato a CASERTA il 26/04/1987 avverso la sentenza del 10/06/2022 del GIP del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. in persona del Sostituto P.G. Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 10/6/2022 il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato a Rosario Musone ex art.444 e ss. cod. proc. pen.. su concorde richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa, con non menzione, di mesi otto di reclusione alla sospensione della patente per anni 1 e confisca amministrativa dell'autovettura, in relazione al reato di cui all'art. 589bis co. 1 cod. pen., com- messo in Maddaloni il 12/2/2021.

2. Il Musone, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza la- mentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di confisca ammini- strativa del veicolo, in assenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 589bis cod. pen. Si sottolinea, altresì, che le parti hanno concordato perché venissero applicate all'imputato la diminuente di cui all'art. 589bis co. 7 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche e sono state ritenuto congrue la pena condizionalmente so- spesa, con la non menzione, di mesi otto di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di un anno.

Si evidenzia che, nel disporre la confisca (amministrativa) del veicolo, il GIP ha fatto riferimento all'art. 213 cod. strada, collocato nel Titolo VI, Capo I, Sezione Il del codice stesso, rubricati "Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni". Il dato per il ricorrente non è inconferente, ma rimarca l'errore applicativo in cui è caduto il giudice nel dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione, nella mi- sura in cui ha attinto ad una sanzione amministrativa accessoria ad un illecito anch'esso di natura amministrativa, del tutto estraneo al suo sindacato.

D'altronde, se pure volesse argomentarsi un mero errore di diritto del giudice a quo, "reo" di aver citato direttamente l'art. 213 ma implicitamente passando per il diverso art. 224ter cod. strada, la soluzione non cambierebbe. Anzi, la disposi- zione da ultimo citata finirebbe per convalidare le censure difensive, nella misura in cui statuisce: «nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione ammini- strativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili».

3. In data 19/12/2022 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.4. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come si legge correttamente nell'or- dinanza impugnata, l'art. 213 co. 4 cod. strada prevede che "è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne".

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C