Sentenza — n. 6580/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn data 24/3/2022 il GUP del Tribunale di Cremona ha applicato a Pre- lipcian Gheorghe Cristian ex art.444 e ss. cod. proc. pen.. su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione oltre alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 4, in relazione al reato di cui all'art. 589bis co. 1, 4 e 8 cod. pen., commesso in Rivolta d'Adda il 10/10/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 33 cod. pen; Sentenza — n. 6580/2023 — snpen · Corte di Cassazione: cod. proc. pen.. su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione oltre alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 4, in relazione al reato di cui all'art. 589bis co. 1, 4 e 8 cod. pen., commesso in Rivolta d'Adda il 10/10/2020.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: PRELIPCIAN GHEORGHE CRISTIAN nato 11 10/04/1990 avverso la sentenza del 24/03/2022 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PGe x art. 611 cod. proc. pen. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. Giovanni Di leo, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 24/3/2022 il GUP del Tribunale di Cremona ha applicato a Pre- lipcian Gheorghe Cristian ex art.444 e ss. cod. proc. pen.. su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione oltre alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 4, in relazione al reato di cui all'art. 589bis co. 1, 4 e 8 cod. pen., commesso in Rivolta d'Adda il 10/10/2020.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia con ricorso del 7/6/2022 ha impugnato la sentenza lamentando "illegalità della pena" ai sensi dell'art.448 c.2bis cod. proc. pen. in quanto non sarebbe stata applicata all'impu- tato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 pur essendo la pena detentiva irrogata non inferiore ad anni 3.
3. In data 16/12/2022 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e rimettersi gli atti al Tribunale di Cremona - Ufficio G.I.P. - per quanto di competenza.
4. In premessa, va ricordato che è pacificamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti (cfr. Sez. 3, n. 30285 del 19/4/2021 Rv. 281858). Tuttavia, il motivo proposto è manifestamente infondato e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, ancora di recente questa Corte di legittimità ha ricordato (Sez. 4, n. 33218/2020 e n. 22280/2021, la prima riguardante proprio un caso di omicidio stradale aggravato) come l'art. 33 cod. pen. espressamente escluda l'applicabilità dell'art. 29 (casi nei quali alla condanna segue la interdizione dai pubblici uffici) e del secondo capoverso dell'art. 32 (interdizione legale in ipotesi di condanna a pene temporanee) nel caso di condanna per delitto colposo, limitando quella dell'art. 31 (condanna per delitti commessi con abuso di pubblico ufficio, profes- sione o arte) alle ipotesi di condanna per delitto colposo a pena inferiore a tre anni di reclusione o alla sola pena pecuniaria.
Ne consegue la illegalità della pena ac- cessoria irrogata e l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto specifico.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il Co sigliere este o