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Sentenza — n. 6572/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6572/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 13 giugno 2018, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2lett.c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 189 d.lgs. n. 285/1992 commesso in Aversa il 27.11.2014 in anni 1 reclusione con conferma nel resto.

Regesto Legislator

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art. 189 d.lgs. n. 285/1992, art. 129 cod. proc. pen, art. 97 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6572/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2lett.c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 189 d.lgs. n. 285/1992 commesso in Aversa il 27.11.2014 in anni 1 reclusione con conferma nel resto.

Parole chiave

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delitto di fuga persecuzione determinante per la fuga aiuto all'evasione di detenuti omissione di soccorso vittima di infortunio legge sull'aiuto alle vittime

Disposizioni normative citate

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art. 189 d.lgs. n. 285/1992
285 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 189 d.lgs. n. 285/1992 commesso in Aversa il 27.11.2014 in anni 1 reclusione con conferma nel resto.
art. 129 cod. proc. pen
Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione e alla mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen
255304) emerge che il difensore di fiducia dell'imputato, sostituito ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO MAURIZIO nato a NAPOLI il 17/02/1978 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 13 giugno 2018, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2lett.c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 189 d.lgs. n. 285/1992 commesso in Aversa il 27.11.2014 in anni 1 reclusione con conferma nel resto.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi 2.1. Con il primo motivo 4t ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli . art p 178, 179 e 601 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che l'avviso di fissazione dell'udienza di appello non era mai stato notificato al difensore di fiducia avv. Salvatore Perrotta, in quanto era stato inviato ad indirizzo pec errato, ovvero all'indirizzo salvatore.perrotta70@avvocatismcv.it in luogo che all'indirizzo corretto avv.salvatoreperrotta@legalmail.it .

Dalla omessa notifica era derivata la nullità dell'udienza e della sentenza emessa all'esito del giudizio di appello. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 189 comma 7 CdS.. Il difensore lamenta che la Corte di Appello avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato nonostante dalle emergenze istruttorie fosse emerso che a seguito dell'incidente la persona offesa era stata soccorsa con immediatezza da personale di un'autoambulanza. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art.157 cod. pen., rilevando che anche per il delitto di cui all'art. 189 CdS era maturata la prescrizione. 2.4.

Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione e alla mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo. 4.La celebrazione del processo in assenza del difensore, in caso di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, dà luogo ad una nullità della sentenza ex art. 178 lett c) e 179 cod. proc. pen. in quanto generatrice di una lesione del diritto di difesa (Sez. 2 n. 8473 del 27/11/2019 dep. 2020, M, Rv. 278510).5. Dalla consultazione del fascicolo, consentita in ragione della deduzione di un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1 n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) emerge che il difensore di fiducia dell'imputato, sostituito ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. all'udienza davanti alla Corte di Appello, non aveva ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione di detta udienza, in quanto la notifica era stata effettuata all'indirizzo pec salvatore.perrotta70@avvocatismcv.it, in luogo che all'indirizzo salvatore.perrotta65@avvocatismcv.it risultante dai motivi di appello.

6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. PQM .Z1P22/> RIA1j£1.1.;, AnnullaYla sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli, per nuovo giudizio Deciso in Roma 9 febbraio 2023. Il Consi sore Il Presidente A DEPOSITATO IN cANcELLENA * co C'"; • oggi, 4.90;102 .. 23..... .... . '(i) , Q It < FUNZI ARIO G