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Sentenza — n. 6570/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6570/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La difesa di Demeca Marco e Demeca Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21/10/21, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena a carico del solo Demeca Marco per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art.625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso in Reggiolo il 14/5/2014. Il difensore deduce vizio di motivazione della sentenza. Rappresenta che l'originario processo riguardava gli imputati Demeca Marco e Demeca Antonio nei confronti dei quali era stata elevata la medesima imputazione di furto aggravato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6570/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello, tuttavia, ha proceduto soltanto nei confronti di Demeca Marco, omettendo di notificare al coimputato Demeca Antonio il decreto di citazione a giudizio. Ciò integra una nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata in ragione della violazione dell'art. 178, comma 1, lett.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena procedura di annullamento revoca della decisione amministrativa impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Demeca Marco deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DEMECA MARCO nato a CARPI il 29/12/1990 DEMECA ANTONIO nato a CARPI 11 16/01/1994 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, in .Dsona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso c • endo A)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La difesa di Demeca Marco e Demeca Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21/10/21, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena a carico del solo Demeca Marco per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art.625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso in Reggiolo il 14/5/2014. Il difensore deduce vizio di motivazione della sentenza. Rappresenta che l'originario processo riguardava gli imputati Demeca Marco e Demeca Antonio nei confronti dei quali era stata elevata la medesima imputazione di furto aggravato.

Entrambi erano stati condannati in primo grado alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. Benché la difesa avesse proposto appello in favore di entrambi, come da documentazione allegata, la Corte di appello aveva proceduto nei confronti del solo Demeca Marco, mancando di pronunciarsi nei confronti del coimputato, il quale, peraltro, non aveva ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello di Bologna. Evidenzia come sia stata erroneamente apposta sulla pronuncia di primo grado la dicitura della irrevocabilità della sentenza a carico di Demeca Antonio per il quale, al contrario, era stato promosso rituale appello contestualmente al Demeca Marco.

La motivazione della sentenza impugnata, assolutamente carente quanto alla posizione di Denneca Antonio, sarebbe censurabile anche con riferimento alla posizione di Demeca Marco.

2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

3. Il ricorso è fondato limitatamente alla posizione di Demeca Antonio. La difesa ha documentato di avere proposto tempestivo appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena (n. 1712/2015 del 19/7/2016) a carico di Demeca Marco e Demeca Antonio, producendo atto di appello depositato il 30 settembre 2016 in favore di entrambi gli imputati. Il Tribunale ha riconosciuto l'errore nel quale era incorso nel dichiarare la irrevocabilità della sentenza a carico di Demeca Antonio, richiamando gli atti inoltrati per l'esecuzione della condanna alla Procura della Repubblica: agli atti è presente una nota della cancelleria del Tribunale di Modena, datata 11 gennaio 2019, in cui si riconosce che la sentenza a carico di Demeca Antonio n. 1646 del 19/7/2016 è stata erroneamente dichiarata irrevocabile.

La Corte d'appello, tuttavia, ha proceduto soltanto nei confronti di Demeca Marco, omettendo di notificare al coimputato Demeca Antonio il decreto di citazione a giudizio. Ciò integra una nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata in ragione della violazione dell'art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. limitatamente alla posizione di Demeca Antonio. Deve tuttavia rilevarsi come il reato ascritto all'imputato nelle more sia estinto per intervenuta prescrizione. Si rilevano periodi di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado, pari complessivamente a mesi 5 e gg. 16 (dall'1/12/2015 al 22/3/2016 e dal 24/5/2016 al 19/7/2016). Calcolando tali periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato contestato, pari ad anni sette e mesi sei, è maturato in data 30/4/2022. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.

Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Cremonese, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto il primo giudice. Deve pertanto addivenirsi alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di Demeca Antonio.

4. Inammissibile è il ricorso in favore di Demeca Marco. I rilievi sono manifestamente infondati: la Corte territoriale ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio prescelto e del rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

5. Quanto all'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto, siccome previsto dall'art. 2 lett.

i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, occorre rilevare la esistenza in atti di valida querela proposta dalla persona offesa Incerti Mariano nei confronti dei responsabili del furto perpetrato in suo danno.6. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di Demeca Antonio per essere il reato estinto per prescrizione. Il ricorso proposto da Demeca Marco deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Demeca Antonio per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Demeca Marco e lo condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in