Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6142/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6142/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6142/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Danilo Doro per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (commesso all'interno di una sagrestia). Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Ci si duole dalla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 624 cod. pen., con conseguente mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, essendo stato commesso il furto all'interno di una sagrestia, ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità riconducibile a luogo di privata dimora di cui al citato art. 624-bis, ma senza accertamento in merito alla sussistenza di una porta posta a chiusura del relativo locale e senza considerare che ivi si svolgeva attività di sostentamento in favore di soggetti bisognosi con possibilità degli stessi di accedervi almeno in determinati orari.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 624-bis cod. pen, art. 624 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6142/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa i- í inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

Parole chiave

Generato dall'IA
asilo nelle chiese furto di lieve entità misura di assistenza giudiziaria imputazione di furto atto sessuale con un detenuto favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 624-bis cod. pen
La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Danilo Doro per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 624 cod. pen
La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Danilo Doro per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DORO DANILO nato a GENOVA il 05/02/1972 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Danilo Doro per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (commesso all'interno di una sagrestia).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Ci si duole dalla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 624 cod. pen., con conseguente mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, essendo stato commesso il furto all'interno di una sagrestia, ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità riconducibile a luogo di privata dimora di cui al citato art. 624-bis, ma senza accertamento in merito alla sussistenza di una porta posta a chiusura del relativo locale e senza considerare che ivi si svolgeva attività di sostentamento in favore di soggetti bisognosi con possibilità degli stessi di accedervi almeno in determinati orari.

3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come emerge dal raffronto con le censure d'appello riportate in maniera specifica nella sentenza impugnata (pag. 3), i motivi sono difatti fondati esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3.), dovendosi quindi considerare non specifici ma soltanto apparenti perché tali da non assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, per il detto profilo d'inammissibilità, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

3. La Corte territoriale ha peraltro fatto corretta applicazione del principio di diritto con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta (ex plurimis: sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002) per cui la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente oltre all'edificio sacro anche la casa canonica, deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a «privata dimora», essendone l'ingresso di terze persone selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità (nella specie, come chiarito dallo stesso ricorrente, si sarebbe trattato di accesso consentito a persone bisognose al fine di usufruire di un servizio di sostentamento).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa i- í inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso