Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of absolute lack of reasoning in criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the joint appeals by Bianchi, Dibois, and Dubois inadmissible due to an absolute lack of reasoning. Although the defendants argued the lower court ignored their defense regarding witness credibility and the intent behind ramming police vehicles, the court found the appellate judgment sufficiently motivated. The decision upheld the convictions based on photographic evidence and logical arguments distinguishing the defendants' actions from mere negligence or accessory liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 576 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if the judgment lacks absolute lack of reasoning, as the court must provide specific, arguable criticism of the contested decision rather than merely reproducing it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BIANCHI FIORELLO nato a IVREA il 04/05/1979 DIBOIS PAMELA nata a GENOVA il 06/02/1983 DUBOIS FEDORA nata a CHIVASSO il 26/02/1977 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, in termini di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano con la pronuncia indicata in epigrafe, pur dichiarando non doversi procedere per taluni reati in quanto estinti per prescrizione, ha confermato la responsabilità di Fiorello Bianchi e Pamela Dibois per il reato di furto in abitazione aggravato (capo A), del citato Fiorello Bianchi per i reati di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale (capi B e C) e di Fedora Dubois per il reato di simulazione di reato (capo E).
2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, circa le posizioni di Fiorello Bianchi e Pamela Dibois in merito al reato di furto in abitazione aggravato (capo A), si deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità degli imputati, sostanziandosi il relativo apparato argomentativo in una mera clausola di stile tale da esaurirsi nell'apodittico richiamo della motivazione della sentenza di primo grado.
Sarebbe altresì manifestamente illogica la motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe confermato il giudizio di attendibilità dei testimoni conducente nel senso dell'individuazione dei correi, anche all'esito dell'individuazione fotografica, senza considerare le deduzioni difensive prospettanti perplessità circa la testimonianza di Jessica Troia e quindi tali da sollecitare un ragionevole dubbio in merito alla responsabilità degli imputati, invece ritenuta sussistente nonostante l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. 2.2.
Con i motivi secondo e terzo si deducono, nell'interesse di Fiorello Bianchi, l'apoditticità della motivazione in merito alla responsabilità per i delitti di tanata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale (Capi B e C), con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo sotteso allo speronamento della vettura condotta dagli appartenenti alle forze dell'ordine da parte dell'imputato. Per i ricorrenti, per converso, lo speronamento sarebbe frutto di una mera concotta di guida colposa di Bianchi. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso, nell'interesse di Fedora Dubois, si deduce il difetto assoluto di motivazione, per apoditticità, in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di simulazione di reato commesso mediante falsa denuncia di furto della propria vettura (Capo E).
In particolare, la ricorrente evidenzia di aver dedotto in appello l'erronea sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. in luogo del delitto di favoreggiamento personale di Bianchi, rispetto al delitto di tentata rapina impropria ascritto al capo B, con conseguente mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., in ragione di un rapporto di convivenza in essere tra i due. Rispetto al motivo di cui innanzi, però, la sentenza d'appello, nel confermare la responsabilità dell'imputata, sostanzialmente, non sarebbe supportata da un apparato motivazionale, avendo la Corte territoriale solo apoditticamente ritenuto «ravvisabili tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di simulazione di reato».
3. Ha depositato conclusioni la Procura generale nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso congiunto, i cui motivi sono suscettibili di trattazione unitaria in ragione della connessione delle relative questioni, è inammissibile.
2. Come emerge dal raffronto con le censure d'appello riportate in maniera specifica nella sentenza impugnata (pag. 5 e s.), il ricorso è difatti fondato esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 6 e ss.), dovendosi quindi i relativi motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti perché tali da non assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, per il detto profilo d'inammissibilità, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
3. Tutte le censure, peraltro, non si confrontano con l'esplicitata motivazione della sentenza impugnata, così non cogliendone la relativa ratio decidendi che, dunque, non sindacano. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.1.
Nella specie, il giudice d'appello è infatti lungi dall'aver reso motivazione apparente. 3.1.1. Con apparato argonnentativo non sindacabile in questa sede, in quanto esente anche dai prospettavi vizi motivazionali in termini di illogicità, la Corte territoriale ha difatti confermato la responsabilità degli imputati Fiorello Bianchi e Pamela Dibois per il reato di furto in abitazione aggravato ritenendo provata l'attribuzione delle condotte agli imputati in ragione dell'esito positivo dell'individuazione fotografica effettuata da Graziano Moretto oltre che attendibili gli escussi testimoni.
Tale ultimo riferimento dei giudici di merito, trattandosi di c.d. «doppia conforme», deve intendersi anche rivolto alla testimonianza di Jessica Troia, circa l'abbigliamento sotto cui era stata celata parte della refurtiva. 3.1.2. Il ricorrente Bianchi anche con i motivi secondo e terzo non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata nel dedurre l'assenza di motivazione in merito al dolo ritenuto sottostante allo speronamento della vettura condotta dagli appartenenti alle forze dell'ordine da parte dell'imputato. La Corte territoriale, ancora una volta con motivazione esente da censure, ha ritenuto lo speronamento non frutto di una mera concotta di guida colposa di Bianchi bensì sorretto da dolo, argomentato tanto dalla direzione della vettura quanto dall'assenza di frenate da parte dell'imputato che, invece, proprio alla vista della vettura condotta dalle forze dell'ordine, ha aumentato la velocità così procurando l'incedente, causa peraltro di lesioni personali in offesa degli agenti operanti. 3.1.3.
Parimenti dicasi in merito al motivo proposto nell'interesse di Fedora Dubois. La Corte territoriale non si è difatti limitata apoditticamente a escludere la sussumibilità degli accertati fatti nel reato di favoreggiamento personale, invece invocata dalla difesa, ma ha argomentato la simulazione del reato dalla circostanza per la quale si è trattato di falsa denuncia di furto della propria vettura avvenuto, secondo la stessa prospettazione della denunciate, in un momento in cui la stessa auto già era utilizzata da Fiorello Bianchi per la commissione del reato, circostanza di per se sola escludente la configurabilità di una ipotesi di favoreggiamento personale, invece richiedente la già intervenuta commissione del delitto.
4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso congiunto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione r--- r della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo