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Sentenza — n. 6136/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6136/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24.11.2021, la Corte di appello di Roma ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Bajrami Redzep in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 707 cod. pen. meglio descritti in rubrica (fatti del 3.3.2017).

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 6136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando quanto segue: I) Violazione di legge, per violazione dell'art. 73 cit. in ragione della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del prevenuto. II) Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen., essendo stati rinvenuti in possesso del ricorrente normali utensili utilizzabili per attività di manutenzione di immobili o autovetture. III) Violazione di legge, per mancata applicazione del concorso formale ex art. 81 cod. pen. fra i due reati in contestazione.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti esplosivi e articoli pirotecnici violazioni della legge sulle armi infrazione qualificata LStup restrizioni accessorie abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
II) Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen., essendo stati rinvenuti in possesso del ricorrente normali utensili utilizzabili per attività di manutenzione di immobili o autovetture.
art. 81 cod. pen
III) Violazione di legge, per mancata applicazione del concorso formale ex art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAJRAMI REDZEP nato il 28/03/1988 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24.11.2021, la Corte di appello di Roma ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Bajrami Redzep in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 707 cod. pen. meglio descritti in rubrica (fatti del 3.3.2017).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando quanto segue: I) Violazione di legge, per violazione dell'art. 73 cit. in ragione della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del prevenuto. II) Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen., essendo stati rinvenuti in possesso del ricorrente normali utensili utilizzabili per attività di manutenzione di immobili o autovetture. III) Violazione di legge, per mancata applicazione del concorso formale ex art. 81 cod. pen. fra i due reati in contestazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il motivo sub I) sollecita una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; peraltro, le considerazioni sviluppate dal ricorrente risultano adeguatamente smentite dalle specifiche circostanze evidenziate dalla Corte territoriale, avuto riguardo al riscontrato tentativo di fuga del prevenuto, al quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuto in possesso del medesimo (idoneo alla predisposizione di n. 26 dosi droganti), al trasporto con autovettura della droga; tutte circostanze incompatibili con il dedotto uso esclusivamente personale dello stupefacente, in questione.

Senza considerare che tale aspetto non era stato neanche dedotto in sede di gravame di merito, ove si lamentava, piuttosto, che la droga non fosse di pertinenza del prevenuto. 3.2. Anche il motivo sub II) attiene al merito e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove si risponde adeguatamente alla censura secondo cui gli arnesi atti allo scasso non erano di proprietà del prevenuto, non avendo l'imputato adempiuto all'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui (cfr.

Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Rv. 268410 - 01). 3.3. Il motivo sub III) è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha correttamente configurato i reati in disamina (detenzione di droga e detenzione di attrezzi atti allo scasso) non come commessi con un'unica azione, bensì con azioni distinte, come tali non ricadenti nella previsione del concorso formale di cui al primo comma dell'art. 81 cod. pen.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigl