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Sentenza — n. 5887/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5887/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22.11.2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, con cui Sillah Jamanty (C.U.I. 03LIVW2) è stato dichiarato responsabile del reato di cessione di mg. 91 di eroina pura, riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 7:3, comma 5, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 5887/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 03LIVW2) è stato dichiarato responsabile del reato di cessione di mg. 91 di eroina pura, riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 7:3, comma 5, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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attenuazione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti ritiro della querela penale condono delle spese procedurali restituzione speciale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., rispetto alla quale la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta, neanche implicita, essendosi limitata a trattare solo i primi due motivi del gravame di merito, attinenti alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILLAH JAMANTY (CUI. 03LIVW2) nato il 01/06/1980 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22.11.2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, con cui Sillah Jamanty (C.U.I. 03LIVW2) è stato dichiarato responsabile del reato di cessione di mg. 91 di eroina pura, riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 7:3, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Mancanza di motivazione sui motivi di gravame concernenti l'invocata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. ed in punto di pena. II) Omessa valutazione circa la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti applicativi delle circostanze attenuanti dianzi menzionate.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

5. Si deve convenire con il ricorrente circa la mancanza di motivazione in ordine alla specifica richiesta - contenuta nei motivi terzo e quarto dell'atto di appello proposto dalla difesa dell'imputato - di applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen., rispetto alla quale la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta, neanche implicita, essendosi limitata a trattare solo i primi due motivi del gravame di merito, attinenti alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla recidiva.

6. Consegue il parziale annullamento della sentenza impugnata in relazione al mancato esame dei motivi di appello dianzi indicati, che allo stato non possono dirsi manifestamente infondati (cfr. Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 2013, Rv. 256314 — 01); il giudice del rinvio provvederà a riesaminare anche il connesso tema concernente la determinazione della pena. (1'

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così de