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Sentenza — n. 5719/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5719/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCEDDA PEPPINO nato a VILLAMAR il 28/03/1934 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI A seguito della sollecitazione della Corte d'appello di Cagliari è stato attivato il procedimento per la correzione della decisione adottata da questa Corte in data 3/02/2021, con riferimento all'imputato Peppino Cancedda, deceduto il 04/1/2021, in epoca anteriore a quella della pronuncia. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso del Cancedda prima che la sentenza fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Rv. 273330). Revocata la sentenza del 3/02/2021, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 5719/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso del Cancedda prima che la sentenza fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Rv. 273330). Revocata la sentenza del 3/02/2021, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità.

Parole chiave

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disposizione a causa di morte pena di morte decesso del coniuge successione del defunto vecchiaia e morte atto di morte
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCEDDA PEPPINO nato a VILLAMAR il 28/03/1934 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

A seguito della sollecitazione della Corte d'appello di Cagliari è stato attivato il procedimento per la correzione della decisione adottata da questa Corte in data 3/02/2021, con riferimento all'imputato Peppino Cancedda, deceduto il 04/1/2021, in epoca anteriore a quella della pronuncia. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso del Cancedda prima che la sentenza fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Rv. 273330). Revocata la sentenza del 3/02/2021, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità.

P.Q.M.

Revoca la sentenza emessa dalla Terza sezione di questa Corte all'udienza del 3/02/2021 nei confronti di Cancedda Peppino e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 19/02/2020 per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso il