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Sentenza — n. 5715/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated road homicide conviction for driving under the influence at excessive speed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated road homicide involving intoxication and excessive speed. The defense argued for contradictory reasoning regarding the victim's lack of rear lights and omitted mitigation under Article 62-bis, but the court found these points factually unsupported or already adequately addressed by the trial judges. The decision rests on the principle that factual reconstructions of traffic accidents are non-appealable unless the lower court's reasoning is logically flawed.

Regesto Legislator

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Art. 589-bis, comma 7, cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the factual reconstruction of a traffic accident or the specific evaluation of mitigating circumstances unless the lower court's reasoning is logically incoherent or contradicted by the evidence.

Parole chiave

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road homicide aggravated driving under influence excessive speed factual reconstruction mitigating circumstances inadmissible appeal non-appealable facts ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
I) Contraddittorietà della motivazione in relazione al'art. 589- bis, comma 7, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
II) Omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 62- bis cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza sopra indicata, a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di impugnazione, riassumibili come segue giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 616, cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod.
Art. 133 cod. pen.
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 62- bis cod. pen
II) Omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 62- bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NACCA ANTONIO nato a MARCIANISE il 15/09/1987 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Minister persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso",chledendo udito il e -nsore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Nagli, con sentenza emessa in data 18/2/2022, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Napoli Nord tha disposto nei confronti di Nacca Antonio la revoca della patente di guida, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna a carico del predetto per il delitto di omicidio stradale aggravato dall'avere commesso il fatto in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito l'imputato, viaggiando a bordo della vettura Fiat 500 ad una velocità stimata di 136 km/h, di gran lunga superiore a quella consentita nel tratto di strada percorso, nel quale era previsto limite di 60 km/h, violentemente tamponava il motociclo condotto da Merola Michele, provocando la morte immediata del centauro, che veniva dapprima sbalzato sul parabrezza dell'auto e successivamente trascinato sull'asfalto per 93 metri.

2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza sopra indicata, a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di impugnazione, riassumibili come segue giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri. I) Contraddittorietà della motivazione in relazione al'art. 589- bis, comma 7, cod. pen. II) Omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 62- bis cod. pen.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha conclusgiper l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha prodotto memoria conclusiva nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.

4. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le censure contenute nel primo motivo di doglianza propongono questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la interpretazione delle prove assunte, profili già adeguatamente vagliati nel giudizio di merito e disattesi sulla base di argomentazioni giuridiche corrette, in alcun modo meritevoli di essere censurate in questa sede. La Corte territoriale, con motivazione logica, del tutte coerente rispetto alle evidenze probatorie illustrate in sentenza, ha offerto ampia giustificazione dei motivi posti a fondamento del rigetto delle deduzioni difensive riguardanti il prospettato concorso di colpa della vittima nel verificarsi dell'evento.

Già il primo giudice aveva evidenziato come l'utilizzo di un casco un po' vetusto non costituisse ex se causa sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, specificando che, anche qualora Merola Michele avesse utilizzato un casco di più recente fabbricazione, l'esito sarebbe stato il medesimo, avendo la vittima riportato in conseguenza dell'impatto una gravissima e letale lesione all'aorta. La Corte territoriale ha aggiunto, con argomentare logico, che il casco della vittima non presentava alcun graffio e che le fibbie spezzate erano una conseguenza del violento urto (come accertato dal consulente nominato dal P.M., il quale aveva anche effettuato un esperimento su un casco similare, a seguito del quale si era prodotto il medesimo risultato a causa della forza d'urto impressa dall'impatto).

Deve pertanto ritenersi del tutto destituita di fondamento l'ipotesi prospetiAta dalla difesa in base alla quale l'evento letale sarebbe una conseguenza del fatto che la vittima non indossasse il casco. E' il caso di aggiungere come, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la sceita di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ric:ostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; cfr. altresì Sez. U, n. 47289 del .24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Per altro verso, in virtù di consolidato orientamento della Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del Giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino, come nel presente caso, evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (si veda in argomento, ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione").

Reiterativa di doglianza già valutata e disattesa dai giudici di merito nelle due sentenza conformi è il profilo riguardante la mancanza di luci posteriori del motociclo. Secondo la difesa l'imputato non avrebbe avvistato il motociclo a causa della mancanza delle luci posteriori. Il dato, hanno rimarcato i giudici di merito, non ha trovato alcuna conferma in atti. La doglianza si appalesa pertanto del tutto generica e fondata su argomentazioni di carattere congetturale ed ipotetico.

5. Egualmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito ha offerto congrua giustificazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in evidenza la gravità del fatto, il grado elevato della colpa (l'imputato conduceva il veicolo in stato di ebbrezza ad una velocità più che doppia rispetto al limite imposto ed in orario notturno). E' noto l'orientamento consolidato di questa Corte in materia, in base al quale la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"; precedenti conformi Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826;

Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

6. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a