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Sentenza — n. 5636/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5636/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA si. ricorso proposto da: LARBATO MARIA nato a CATANIA il 1C/05/1967 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TliB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dei Consigliere DAN:ELE CENCI; sulle conclusioni del PG • _1.11 Tribunale per il riesame di Catania, Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il 15-23 giugno 2022 ha accolto l'appello del P.M. avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catania il 15 aprile 2022 ia sostituito con gli arresti domiciliari presso una casa nel Comune di Anzio la custodia cautelare in carcere in corso nei confronti di Maria Barbato, che è indagata per la violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti contestati come commessi in Catania, rispettivamente, da ottobre 2019 ad agosto 2020, ed il 5, 1'8, il 9, il 10 e il 30 luglio ed il 3 agosto 2020. L'esecuzione della misura è sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5636/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo il ricorrente censura la sostanziale mancanza di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ritiene priva di rilievo la confessione resa dalla donna, il cui contenuto si riporta nell'atto di impugnazione e si allega materialmente al ricorso, oretendench il Tribunale n a vera e propria collaborazione da parte dell'imputata P sottolineando negativé,mente sia la tempistica dell'iniziativa (in realtà, avvenuta nella prima fase delle indagini) sia l'essersi in precedenza avvalia del diritto a: silenzio (che, appunto, è un diritto) sia l'essere stata la dichiarazione redatta dal Difensore (essendo. il documento pacificamente sottoscritto dalla dichiarante).

Parole chiave

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confessione cooperazione giudiziaria in materia penale aiuto all'evasione di detenuti testimonianza della vittima partecipazione al reato inchiesta penale

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
• _1.11 Tribunale per il riesame di Catania, Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il 15-23 giugno 2022 ha accolto l'appello del P.M.
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Testo completo

seguente SENTENZA si. ricorso proposto da: LARBATO MARIA nato a CATANIA il 1C/05/1967 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TliB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dei Consigliere DAN:ELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

• _1.11 Tribunale per il riesame di Catania, Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il 15-23 giugno 2022 ha accolto l'appello del P.M. avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catania il 15 aprile 2022 ia sostituito con gli arresti domiciliari presso una casa nel Comune di Anzio la custodia cautelare in carcere in corso nei confronti di Maria Barbato, che è indagata per la violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti contestati come commessi in Catania, rispettivamente, da ottobre 2019 ad agosto 2020, ed il 5, 1'8, il 9, il 10 e il 30 luglio ed il 3 agosto 2020. L'esecuzione della misura è sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 274, 275, 299 e 310 cod. proc. pen. e 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo; richiamato preliminarmente il contenuto della memoria depositata all'udienza camerale del 15 giugno 2022, con cui si sottolineava la risalenza nel tempo dei precedenti 'della donna (anni 1976 e 1990), la confessione scritta resa e la notevole distanza tra il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (Anzio) e quello di commissione dei fatti addebitati (Catania), lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione da parte dei Tribunale dell'elemento di. novità rappresentato dall'ammissione di tutti gli addebiti, dalla omessa valutazione globale, e non già frammentata, degli elementi favorevoli all'indagata e dall'avere trascurato il dato di realtà rappresentato dalla mancata violazione delle prescrizioni oonnesse agli arresti domiciliari. 2.2.

Tramite il secondo motivo si duole della omessa valutazione della circostanza che la casa di Anzio, località assai distante da Catania, a differenza dell'appartamento di Catania, teatro dei contestati illeciti, era riconducibile al fratello dell'indagata, che ha manifestato la propria disponibilità all'accoglienza. Il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione che possa supportare la apodittica affermazione che vi sarebbe pericolo di spaccio dentro l'abitazione altrui e che sarebbe probabile la reiterazione dei reati nella casa di Catania. 2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la sostanziale mancanza di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ritiene priva di rilievo la confessione resa dalla donna, il cui contenuto si riporta nell'atto di impugnazione e si allega materialmente al ricorso, oretendench il Tribunale n a vera e propria collaborazione da parte dell'imputata P sottolineando negativé,mente sia la tempistica dell'iniziativa (in realtà, avvenuta nella prima fase delle indagini) sia l'essersi in precedenza avvalia del diritto a: silenzio (che, appunto, è un diritto) sia l'essere stata la dichiarazione redatta dal Difensore (essendo. il documento pacificamente sottoscritto dalla dichiarante).

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 4 ottobre 2022 ha domandato il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. Appare necessario trattare congiuntamente i motivi di doglianza, che risultano tra loro strettamente connessi. Si rammenta che il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del P.M., svolgendo tre passaggi ,argomentativi che è opportuno ripercorrere. 1.1. In primo luogo, ha affermato che la idoneità dell'abitazione nel Lazio, ad Anzio, lontano dalla Sicilia, abitazione messa a disposione dal fratello dell'indagata, era stata già valutata, in termini negativi; dallo stesso Tribunale nell'o' dinanza emessa ex art: 309 cod. proc. pen., che aveva rigettato la richiesta di riesame, sicché sul punto si era formato il 'giudicato"; e si riferisce la valutazione a suo tempo svolta dal Tribunale per il riesame, secondo cui gli arresti domiciliari ad Anzio non impedirebbero né di eiterare le condotte criminose nella nuova località né di mantenere i contatti con l'organizzazione criminale e, quindi, di poter mettere nuovamente a disposizione la casa di Catania, rivelatasi centro nevralgico dell'attività di spaccio (p. 2 dell'ordinanza impugnata).

• 1.2. Ha poi ritenuto che «Barbato Maria si è limitata ad ammettere i fatti contestati, sottoscrivendo una dichiarazione predisposta all'evidenza dal proprio difegsore, a fronte di un quadro cautelare più che solido, senza fornire alcun elemento apprezzabile per la prosecuzione delle indagini o comunque per la ricostruzione dei fatti. Il tenore di tali dichiarazioni non consente pertanto di poter affermare che la stessa abL:ia elaborato una rivisitazione critica del proprio passato criminale, prendendone le distame» (così alla p. 2. 1.3. :Infine, ha affermato che «non púr, tralasciarsi il dato temporale relativo alla confessione, resa solo pochi giorni ddpo che queste Tribunale, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelàre in carcere, a fronte della facoltà di non rispondere di cui l'indagata si era avvalsa in sede di interrogatorio di garanzia.

Il contenuto di tali dichiarazioni e il momento in cui sono state rese portano a ritenere che le stesse siano il frutto di un mero intento utilitaristico>. volto alla attenuazione della misura in atto» (pp. 2-3). 2.Le censure sono fonda,te. Premesso che tecnicamente non si può creare il "giudicato" sugli argomenti svolti a sostegno di una decisione (nel caso di specie, il diniego della richiesta di sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari), risulta tranciante la constatazione circa la assoluta apoditticità dell'affermazione secondo cui sarebbe probabile la effettuazione di attività di spaccio in Anzio e/o di ripresa dello spaccio in Catania (p. 2).

Quanto alle aporie che, ad avviso, del Giudici di merito, contraddistinguerebbero la confessione (p. 2), non solo non può legittimamente pretendersi dall'indagata una collaborazione contra alios ma - e soprattutto - è irrilevante che il testo sia stato redatto dall'Avvocato o da altri o personalmente dalla persona che rende dichiarazioni, purché risulti certa la provenienza dello scritto ed il contenuto sia corrispondente alla volontà dell'indagata. Né la decisionè impugnata giustifica, nella prospettiva della permanenza o meno delle esigenze cautelari e del grado di intensità delle stesse, lo stigma di p,-cteso "utilitarismo" quanto'alla tempistica della 'confessione, in effetti avvenuta alcuni giorni dopo l'esercizio del diritto al silenzio (p. 3). 3.In definitiva, risultando la decisione impugnata rrancante di un'effettiva motivazione ovvero assistita da motivazione che, con ogni evidenza, è manifestamente illogica (cfr Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391), vizi che -sono stati ritualmente denunziati nel ricorso, consegue, di necessità, la decisione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento im