Sentenza — n. 5619/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di ION CONSTANTIN emessa all'esito di giudizio abbreviato per l'omicidio di Laura Santinello, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, oltre che al risarcimento dei danni (con provvisionale) cagionati alle parti civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5619/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSTANTIN ION nato il 04/10/1959 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato CASTAGNOLI ILARIA, del foro di Mantova, in difesa dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di ION CONSTANTIN emessa all'esito di giudizio abbreviato per l'omicidio di Laura Santinello, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, oltre che al risarcimento dei danni (con provvisionale) cagionati alle parti civili.
2. Avverso la sentenza d'appello nell'interesse l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte territoriale avrebbe basato il proprio convincimento sulla esclusiva responsabilità dell'imputato nella causazione dell'evento esplicitandolo con sterili considerazioni e assunti illogici tali da rendere illogico l'apparato argomentativo. Ciò sia circa la ritenuta mancata interruzione del nesso eziologico tra condotta dell'imputato ed evento, in forza della condotta della persona offesa quanto a velocità tenuta, mancata reazione rispetto all'ostacolo costituito dall'immissione dalla piazzola di sosta dell'autoarticolato guidato dall'imputato, sia in ordine all'incertezza assoluta in merito all'utilizzo delle cinture di sicurezza.
3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2. La motivazione della sentenza d'appello, emessa il 26 novembre 2020, è stata depositata il 17 febbraio 2021, cioè nei termini dei novanta giorni di cui al dispositivo (scadenti il 24 febbraio 2021); sicché, il ricorso per cassazione, depositato il 22 aprile 2021, cioè oltre il termine di quarantacinque giorni (scadente il 10 aprile 2021) è tardivo (come peraltro emerge anche dall'attestazione di irrevocabilità della sentenza in esame indicata con riferimento alla data dell'il aprile 2021).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.