Sentenza — n. 5613/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3.11.2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la declaratoria di responsabilità di Miranda Mozzetta ed Eniola Koxhaj in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 loro ascritto in concorso. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della Mozzetta, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto la ricorrente concorrente nel reato sulla base di una erronea lettura degli elementi indiziari processualmente emersi, visto che la Mozzetta si era limitata a riferire quanto avvenuto prima dell'arrivo degli operanti. II) Erronea applicazione della recidiva, sulla base di una motivazione apparente che si richiama ai soli precedenti a carico. III) Mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., nonostante il minimo contributo causale della ricorrente nella commissione del reato. IV) Erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. per assenza di una valutazione complessiva sul bilanciamento delle circostanze che avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, art. 69 cod. pen, art. 73 d.P.R. 309/90, art. 133 cod. pen, art. 73 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 5613/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore della Koxhaj, lamentando quanto segue. I) Mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. II) Mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MOZZETTA MIRANDA nato a ROMA il 31/03/1964 KOXHAJ ENIOLA nato il 26/10/1987 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'inammissibilita di entrambi i ricorsi. E' presente l'avvocato SALUSTRI ANDREA del foro di ROMA in difesa di MOZZETTA MIRANDA, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3.11.2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la declaratoria di responsabilità di Miranda Mozzetta ed Eniola Koxhaj in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 loro ascritto in concorso.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della Mozzetta, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto la ricorrente concorrente nel reato sulla base di una erronea lettura degli elementi indiziari processualmente emersi, visto che la Mozzetta si era limitata a riferire quanto avvenuto prima dell'arrivo degli operanti. II) Erronea applicazione della recidiva, sulla base di una motivazione apparente che si richiama ai soli precedenti a carico. III) Mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., nonostante il minimo contributo causale della ricorrente nella commissione del reato. IV) Erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. per assenza di una valutazione complessiva sul bilanciamento delle circostanze che avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore della Koxhaj, lamentando quanto segue. I) Mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. II) Mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva.
4. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
5. Il ricorso di Miranda Mozzetta. 5.1. Il primo motivo sollecita una non consentita richiesta alla Corte di legittimità di svolgere una nuova e diversa valutazione degli elementi indiziari in relazione alla responsabilità concorsuale della Mozzetta. . Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale (conformemente al primo giudice) ha fornito adeguata motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, rilevando che la ricorrente aveva la disponibilità del box ove era custodito il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di contestazione, box che la stessa aveva messo a disposizione anche della Koxhaj, al fine di custodire la sostanza stupefacente; i giudici di merito, in tal senso, hanno plausibilmente valorizzato la circostanza che entrambe le imputate erano state viste percorrere insieme la via della Bella Villa, prima in un senso e poi a ritroso, e fermarsi davanti al garage guardandosi intorno per poi allontanarsi (insieme) dopo avere notato la presenza degli agenti; elementi che hanno reso implausibile la ricostruzione alternativa prospettata dalla ricorrente. 5.2.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello, oltre al mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, ha adeguatamente motivato in punto di pericolosità, desumendola dalla reiterazione del reato e attenendosi ai criteri fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono di valutare la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.
U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). In particolare, è stata adeguatamente valorizzata la ricaduta nel medesimo tipo di reato a distanza di meno di due anni, quale indice di accresciuta pericolosità sociale. 5.3. Il terzo motivo sviluppa una non consentita censura di merito, a fronte di una sentenza che ha motivatamente escluso la diminuente invocata, alla luce della ravvisata non marginalità del contributo prestato dalla ricorrente nell'economia dell'impresa criminosa. 5.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri -come avvenuto nella specie- di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati dall'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto.
6. Il ricorso di Eniola Koxhaj. 6.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 non ha costituito oggetto di una specifica censura sollevata in grado d'appello, ed è pacifico che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974501).6.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, per le stesse ragioni già esposte al precedente par. 5.4, da intendersi qui richiamate.
7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così dec