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Sentenza — n. 5612/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against reduced sentence for mafia collaboration, annulling only specific mitigation clause application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5612/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed appeals by two defendants regarding generic mitigating circumstances due to a prior waiver of such arguments at the appellate stage. However, it partially allowed the third defendant's appeal concerning the maximum reduction for special collaboration with mafia organizations, finding the lower court erred by not applying the statutory maximum. Consequently, the sentence was annulled only for this specific defendant and remanded for retrial, while the others' appeals were rejected and costs awarded.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.; Art. 62-bis, cod. pen.; The special mitigation for collaboration with mafia organizations must be applied at its maximum extent based solely on the objective utility of the collaboration, independent of the gravity of the crime or the defendant's personal characteristics, whereas generic mitigating circumstances require specific positive elements and are subject to judicial discretion.

Parole chiave

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mafia collaboration special mitigation maximum reduction generic mitigation waiver of appeal remand for retrial irrevocability of conviction adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.
pen.) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, anche per mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. nella sua massima estensione e delle attenuanti generiche ex art.
Art. 62-bis, cod. pen.
pen.) la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Immacolata Marino, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art.
Art. 624, cod. proc. pen.
Il ricorso va rigettato nel resto e deve essere affermata ex art. 624 cod.
art. 62-bis cod. pen
pen.) la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., per carenza di motivazione sul punto.
art. 624 cod. proc. pen
Il ricorso va rigettato nel resto e deve essere affermata ex art. 624 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012
(cfr., ex multis, Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Rv.
Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016
252861 - 01; Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Rv.
Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021
Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Rv.
Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015
281287 - 01; Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, Rv.
Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010
264529 - 01; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010 - dep.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARINO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 08/12/1992 MARINO MARIA GRAZIA nato a NAPOLI il 17/02/1961 CAVALIERE STANISLAO nato a CASAL DI PRINCIPE il 03/11/1966 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10.9.2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Immacolata Marino, Stanislao Cavaliere . e Maria Grazia Marino in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Immacolata Marino, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., per carenza di motivazione sul punto.

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di .Stanislao Cavaliere, lamentando (sempre in sintesi, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, anche per mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. nella sua massima estensione e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

4. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di Maria Grazia Marino, lamentando quanto segue. I) Carenza di motivazione in punto di responsabilità, basata solo sull'analisi di quanto rappresentato dalla P.G., in assenza di prove certe. II) Violazione di legge in ordine alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per apoditticità delle argomentazioni, fondate solo sul contenuto di intercettazioni costituenti tipica ipotesi di "droga parlata", prive di riscontro.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha così concluso: annullamento con rinvio, in relazione al ricorso del Cavaliere, limitatamente all'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; inammissibilità dei restanti ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso dedotti da Marino Immacolata - trattabili congiuntamente in quanto entrambi volti a denunciare (sotto diverso profilo) il mancato accoglimento della censura afferente all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - sono inammissibili, risultando dalla sentenza impugnata che la ricorrente, in sede di gravame di merito, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi alla determinazione della pena. Ne deriva che tale rinuncia deve ritenersi comprensiva anche delle censure attraverso le quali l'appellante aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Rv. 252861 - 01; Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Rv. 268696 — 01).

2. Sono inammissibili anche i motivi dedotti da Marino Maria Grazia. 2.1. Il primo motivo si limita a lamentare la "mancata o insufficiente motivazione" in punto di responsabilità, senza ulteriormente specificare alcunché in fatto o in diritto, rivelando la sua assoluta genericità e aspec:ificità. 2.2. Anche il secondo motivo è prospettato in maniera assolutamente generica, invocando, fra l'altro, una - non consentita in sede di legittimità - richiesta di rivalutazione degli elementi indiziari processualmente emersi al fine di ottenere una ricostruzione del fatto diversa e più favorevole alla ricorrente rispetto a quella operata dai giudici di merito.

In proposito, va ribadito che i profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, come indubbiamente avvenuto nel caso di specie. In effetti, le conformi sentenze di merito hanno motivatamente dato conto del contenuto di tre conversazioni telefoniche intercettate, da cui è stata logicamente desunta la formazione progressiva della fattispecie in contestazione, che ha origine da un primo accordo finalizzato alla compravendita di droga tra la Castagna e il Severini, seguito dalla materiale cessione tra Marino Maria Grazia e il Severini, con il pagamento del prezzo da quest'ultimo alla Marino stessa, la quale poi lo consegnerà al figlio.

3. È parzialmente fondato il primo motivo di ricorso di Cavaliere Stanislao, in relazione all'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. La Corte territoriale, infatti, nell'applicare la detta diminuente, non ha operato la riduzione massima prevista dalla legge, fondando tale valutazione esclusivamente sulla base della ritenuta gravità del reato. Ciò è contrario al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la detta attenuante speciale si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (cfr.

Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Rv. 281287 - 01; Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, Rv. 264529 - 01; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010 - dep. 2011, Rv. 249373 - 01). 3.1. È, invece, priva di pregio la doglianza che fa riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., atteso che la concessione o il diniego delle stesse costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. Nella specie, i giudici d'appello hanno evidenziato l'insussistenza di qualsiasi elemento specifico di segno positivo posto a fondamento della richiesta, al di là della collaborazione che ha fondato la concessione della specifica attenuante di cui all'art. 416-bis. 1, comma 3, cod. pen., la quale non può, evidentemente, essere valorizzata anche ai fini del riconoscimento della diversa circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen.

4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del Cavaliere limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso va rigettato nel resto e deve essere affermata ex art. 624 cod. proc. pen. l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del Cavaliere.

5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi di Marino Maria Grazia e Marino Immacolata, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cavaliere Stanislao limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità.Dichiara inammissibili i ricorsi di Marino Maria Grazia e Marino Immacolata e condanna le predette ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle a