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Sentenza — n. 5427/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls plea bargain sentence for missing mandatory license suspension and vehicle confiscation. The court ruled that administrative sanctions must apply even when parties agree to a lighter penalty. The lower court violated mandatory law by omitting these specific sanctions. The decision establishes that non-negotiable legal consequences cannot be waived by the accused. This case clarifies the mandatory nature of accessory administrative penalties in plea proceedings. The ruling ensures strict adherence to statutory requirements regardless of party agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the lower court's plea bargain sentence regarding the omission of mandatory administrative sanctions. The defendant, Gavrilescu, was convicted of refusing alcohol tests, but the trial court failed to apply the required license suspension and vehicle confiscation despite the vehicle being his property. The Court held that these sanctions are mandatory and cannot be waived by the parties' agreement under the relevant traffic code provisions. Consequently, the sentence was quashed in part, and the case was remanded to the Potenza Tribunal for a new judgment on these specific issues.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992: In plea bargain proceedings for refusal of alcohol tests, the mandatory administrative sanctions of license suspension and vehicle confiscation must be applied and cannot be omitted even if the parties agree to a lighter penalty.

Parole chiave

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mandatory administrative sanctions plea bargain procedure license suspension penalty vehicle confiscation order non-negotiable legal consequences traffic code provisions remand for new judgment confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e disporre la confisca del veicolo, ancorché indicato nello stesso capo di imputazione come essere di proprietà dell'imputato.
Art. 186, comma 7, d.lgs. n. 30 aprile 1992
pen., a Valentin George Gavrilescu per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del citato art.
Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
strada, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve disporsi la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie (ex plurimis, Sez.
Art. 111, sesto e settimo comma, Cost.
pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art.
Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod.
art. 444 cod. proc. pen
strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e disporre la confisca del veicolo, ancorché indicato nello stesso capo di imputazione come essere di proprietà dell'imputato.
art. 606 cod. proc. pen
Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019
«patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019
Sez. U., n. 8488 del 27/5/1998
Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018
pen., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie (ex plurimis, Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018, Castiello, Rv.
Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017
25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv.
Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013
Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv.
Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008
257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv.
Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006
241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv.
Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003
234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep.
Sez. U, n. 21369/2020
210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: GAVRILESCU VALENTIN GEORGE nato il 05/04/1986 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della difesa che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Potenza ha applicato la pena (sostituendola con i lavori di pubblica utilità) su richiesta delle parti, ex art.444 cod. proc. pen., a Valentin George Gavrilescu per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»), senza però applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disporre la confisca del veicolo.

2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del citato art. 186, comma 7, cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e disporre la confisca del veicolo, ancorché indicato nello stesso capo di imputazione come essere di proprietà dell'imputato.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen., è fondato.

2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01).

La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.

3. Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione. 3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quelle in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326;

Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910). 3.2. Orbene, nella specie, il Tribunale ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l'accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la relativa obbligatoria sanzione ammnistrativa accessorie della sospensione della patente di guida e disporre la confisca obbligatoria del veicolo, nonostante di proprietà dell'imputato (come emerge dal capo d'imputazione).

Deve difatti ribadirsi il principio per cui in tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve disporsi la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie (ex plurimis, Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018, Castiello, Rv. 273823).

4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida e all'omessa confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio su tali puti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida e all'omessa confisca del veicolo con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio su tali puti. Così deciso il 21 dicembre