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Sentenza — n. 5426/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls traffic court sentence for omitting vehicle confiscation in public utility work substitution case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's sentence regarding the omission of vehicle confiscation in a traffic offense case where the penalty was substituted with public utility work. The prosecution argued that the vehicle, owned by the defendant, should have been confiscated as a mandatory administrative sanction under the Road Code. The court held that while the confiscation must be ordered, its execution is suspended until the outcome of the public utility work is verified, as the law provides for its revocation upon successful completion.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 9-bis, cod. strada; When substituting detention with public utility work, the judge must order vehicle confiscation but suspend its execution until the work's outcome is verified, allowing for revocation if the work is completed successfully.

Parole chiave

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public utility work substitution vehicle confiscation administrative sanction suspension Road Code Art. 186 patteggiamento sentencing confisca del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della confisca clel veicolo indicato nello stesso capo di imputazione come essere di proprietà dello stesso imputato.
Art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 30 aprile 1992
pen., a Francesco Milano per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del citato art.
Art. 186, comma 9-bis, cod. strada
Non sfugge che, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice (oltre a disporrà la riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida) revocherà la confisca del veicolo, secondo quanto stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Contestualmente, questa Suprema Corte, per le ragioni sopra chiarite, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., dispone la sospensione dell'esecuzione della predetta sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
art. 444 cod. proc. pen
strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della confisca clel veicolo indicato nello stesso capo di imputazione come essere di proprietà dello stesso imputato.
art. 606 cod. proc. pen
Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019
«patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019
Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017
strada, come avvenuto nel caso di specie, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv.
Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018
27104001, nonché, Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv.
Sez. U, n. 21369/2020
210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: MILANO FRANCESCO nato a MARSICOVETERE il 30/03/1981 avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Potenza ha applicato la pena (sostituendola con i lavori di pubblica utilità) su richiesta delle parti, ex art.444 cod. proc. pen., a Francesco Milano per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»), oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ma senza disporre la confisca del veicolo.

2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del citato art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della confisca clel veicolo indicato nello stesso capo di imputazione come essere di proprietà dello stesso imputato.

3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen., è fondato.

2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01).

La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 11:1, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.

3. Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione. 3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quelle in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326;

Sez. 2, n. 49461 del 26/1.1/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910). 3.2. Orbene, nella specie, il Tribunale ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l'accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la relativa confisca obbligatoria del veicolo nonostante di proprietà dell'imputato, come emerge dal capo d'imputazione. Ne consegue che la confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, essendo di obbligatoria applicazione con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., qualora, come nella specie a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (ex plurimis:

Sez. 4, n. 862 del 03/12/2021, Barone, in motivazione; Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Assini, Rv. 269605; Sez. 4, n. n. 32427 de 03/11/2011, Carmelo, Rv. 253128).

4. Non sfugge che, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice (oltre a disporrà la riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida) revocherà la confisca del veicolo, secondo quanto stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. L'applicazione del richiamato corredo premiale dipende però dall'esito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, secondo l'esito della verifica effettuata dal giudice procedente. Si tratta di evenienza futura, priva incidenza rispetto alla evidenziata illegalità del contenuto decisorio della sentenza impugnata. 4.1.

In argomento, occorre peraltro richiamare l'insegnamento espresso dalla Corte regolatrice, in base al quale si è chiarito che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, come avvenuto nel caso di specie, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 27104001, nonché, Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531).

Il ragionamento muove correttamente dall'interpretazione letterale del d normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca; e risulta del tutto coerente con l'effetto pratico perseguito dal legislatore, nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Da tali coordinate interpretative, che il Collegio condivide e fa proprie, è disceso allora il seguente principio di diritto: il giudice che pronunci condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, per una delle ipotesi di reato di cui all'art. 186 cod. strada e sostituisca la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo; contestualmente, deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (Sez. 4, n. 12262 del 2018, Ferrarini, cit.).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca del veicolo Alfa Romeo targato DF631SK, che viene disposta. Contestualmente, questa Suprema Corte, per le ragioni sopra chiarite, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., dispone la sospensione dell'esecuzione della predetta sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca del veicolo Alfa Romeo targato DF631SK, confisca che dispone. Sospende l'esecuzione della predetta sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento dei lavori di pubblica uti