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Sentenza — n. 5425/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding administrative license suspension duration in traffic offense case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5425/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the license suspension duration was unmotivated or improperly calculated. The defense argued the sentence lacked sufficient reasoning and failed to reduce the penalty under specific statutory provisions, while the prosecution supported the original ruling. The court ruled that the lower court adequately addressed the suspension duration by referencing relevant traffic law parameters and considering the severity of the accident, thus satisfying the requirement for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 222, comma 2-bis, cod. strada; Art. 444 cod. proc. pen.: When a judge determines an administrative license suspension that deviates from the statutory minimum, they must explicitly justify the measure based on traffic law parameters rather than criminal sentencing criteria, and any statutory reduction applies only after the judge's discretionary calculation is finalized.

Parole chiave

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administrative license suspension traffic offense sentencing judicial motivation requirements statutory penalty reduction Cassation inadmissibility discretionary sentencing power traffic law parameters riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 222, comma 2-bis, cod. strada
pen., con comminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei, ex art. 222 d.lgs.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Roberto Pavarino per la fattispecie di cui all'art.
Art. 218, comma 2, cod. strada
pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Roberto Pavarino per la fattispecie di cui all'art.
art. 133 cod. pen
strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, Di Cristofaro
Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani
Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti
210395; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi
Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio
Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca
Quanto al secondo profilo di censura, rileva il principio di cui a Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca, Rv.
Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci
come considerate e all'entità del danno apportato, in considerazione del decesso della donna trasportata in altro veicolo antagonista (per i riferimenti alle circostanze del fatto e/o alla gravità della condotta, si veda Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv.
Corte cost. n. 88 del 2019
Il giudice di merito ha difatti sostanzialmente tenuto conto che in forza dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all'art.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAVARINO ROBERTO nato a TORINO il 06/01/1980 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG nel senso del rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Roberto Pavarino per la fattispecie di cui all'art. 589-bis, commi primo e settimo, cod. pen., con comminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei, ex art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 282 (c.d. «cod. strada»).

2. Avverso la sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver il giudice di merito reso una motivazione apparente ovvero scarna e inconferente in merito alla durata della sanzione amministrativa accessoria e, comunque, per non aver provveduto a ridurre la stessa ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre richiamare i principi di legittimità governanti la materia come sintetizzati da Sez.4, n. 37628 del 30/09/2021, Di Cristofaro (dallo stesso citata) per cui allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470;

Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Ne discende, specularmente, per la citata sentenza Di Cristofaro, che quando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua. Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente.

Sempre mutuando l'iter logico-giuridico della sentenza innanzi richiamata, occorre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis:

Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve bensì fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez.

U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982). 2.1. Orbene, il ricorrente nell'articolazione concreta della doglianza non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che, differentemente da quanto paventato, ha reso motivazione sul puto della commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria. Il giudice di merito ha difatti sostanzialmente tenuto conto che in forza dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all'art. 222 cod. strada, la fattispecie concreta vede l'applicazione alternativa della sanzione della revoca della patente di guida o della sanzione della sospensione della stessa, applicando di conseguenza la seconda e più mite sanzione (ritenuta quindi adeguata ex art. 218 cod. strada).

La durata della sospensione è stata in concreto argomentata sostanzialmente ex art. 218 cod. strada (pag. 3 e s.) con particolare riferimento all'atteggiarsi della negligenza nella guida, per la quale rileva il riferimento alla descrizione della condotta (come da imputazione), stante anche il richiamo, nell'apparato motivazionale, alle consulenze tecniche in atti, e alle conseguenze in termini di pericolosità sociale (come considerate nell'incipit di pagine n.

3) come considerate e all'entità del danno apportato, in considerazione del decesso della donna trasportata in altro veicolo antagonista (per i riferimenti alle circostanze del fatto e/o alla gravità della condotta, si veda Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). 2.2. Quanto al secondo profilo di censura, rileva il principio di cui a Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490, in questa sede ribadito, per cui in conseguenza di quanto stabilito dalla citata Corte cost. n. 88 del 2019 circa l'applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omicidio stradale per i quali, quindi, non scatta automaticamente la revoca, trova applicazione anche quanto stabilito dall'art. 222, comma 2-bis,, cod. strada, ossia la diminuente di un terzo della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.Ne consegue dunque l'inammissibilità della censura deducente l'omessa riduzione della durata della sanzione amministrativa accessoria ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada, per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha correttamente applicato il principio di cui innanzi laddove, dopo averla indicata in tre anni, all'esito della commisurazione giudiziale, l'ha concretamente applicata per la ridotta durata di anni due e mesi sei.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t