Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5424/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on bail terms, ruling one-year phase applies despite reduced sentence in second instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Arcangelo Colantuono regarding the expiration of his pre-trial detention. The defendant argued that a one-year phase should apply because the second-instance court reduced his sentence, whereas the prosecution contended the statutory maximum term governs. The court ruled that legal precedent establishes the maximum term applies whenever a conviction occurs in the second instance, regardless of whether the sentence was reduced, thereby dismissing the claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 303, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; The one-year phase for pre-trial detention applies in cases of second-instance conviction even if the sentence is reduced, as the term is fixed by the maximum duration rather than the specific penalty imposed.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention second instance conviction sentence reduction one-year phase statutory maximum term custodia in carcere procedural expiration adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 303, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, nella specie non ci si trova di fronte ad una doppia conforma di condanna, avendo il giudice di appello ridotto la pena irrogata dal primo giudice, cosicché opererebbe solo il termine di fase previsto dalla prima parte della lettera d) dell'art. 303 cod.
Art. 300, comma 5, cod. proc. pen.
Infatti, l'art. 300, comma 5, cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 303 cod. proc. pen
d), dell'art. 303 cod. proc. pen., avuto riguardo a quelli relativi alla fase del giudizio intercorrente tra la sentenza di secondo grado e la pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 29554 del 03/04/2014
Sez. 6, n. 29554 del 03/04/2014, Rv.
Sez. 1, n. 7266 del 20/12/1999
Sez. 1, n. 7266 del 20/12/1999 - dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLANTUONO ARCANGELO nato a NAPOLI il 20/12/1960 avverso l'ordinanza del 24/08/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello cautelare proposto da Arcangelo Colantuono avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza difensiva tesa ad ottenere la declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere alla quale è sottoposto il Colantuono, per decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi del comma 1, lett. d), dell'art. 303 cod. proc. pen., avuto riguardo a quelli relativi alla fase del giudizio intercorrente tra la sentenza di secondo grado e la pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, ribadendo come nel caso sia decorso il termine di fase di un anno, senza che la sentenza (emessa il 21.4.2021) della Corte di appello - di riforma in punto di pena della sentenza di condanna di primo grado - sia divenuta definitiva. Secondo il ricorrente, nella specie non ci si trova di fronte ad una doppia conforma di condanna, avendo il giudice di appello ridotto la pena irrogata dal primo giudice, cosicché opererebbe solo il termine di fase previsto dalla prima parte della lettera d) dell'art. 303 cod. proc. pen., che altrimenti non troverebbe mai applicazione.

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che nel caso di condanna in grado di appello, anche qualora sia stata ridotta la pena comminata in primo grado, i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dell'art.303 cod. proc. pen. e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata (cfr. Sez. 6, n. 29554 del 03/04/2014, Rv. 259814 - 01).

3. A fronte di tale pacifico orientamento, peraltro corrispondente ad una logica e piana interpretazione del dato testuale di cui alla norma in riferimento, 7 e n non si può sostenere - come osservato dalla difesa ricorrente - che tale interpretazione renderebbe inapplicabile la disposizione invocata. Invero, la prima parte della disposizione di cui alla lett.

d) dell'art. 303 cod. proc. pen. fa riferimento al caso in cui la condanna (per uno o più delitti) sia intervenuta solo in grado di appello, con contestuale esecuzione della misura. Del resto, non può escludersi la teorica possibilità di una misura cautelare disposta successivamente alla sentenza di assoluzione di primo grado, in caso di emersione di nuovi elementi gravemente indiziari nei confronti di un imputato mai sottoposto in precedenza a misura cautelare, cui faccia seguito il ribaltamento in condanna della sentenza di appello: situazione che ricadrebbe pienamente nella previsione di cui alla norma invocata dalla difesa.

Infatti, l'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità che l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia sottoposto, in caso di successiva condanna, a misure coercitive, non preclude affatto la possibilità che tali misure vengano disposte anche in assenza di detta condanna, quando trattisi di soggetto al quale esse non siano mai state applicate in precedenza per lo stesso fatto (cfr. Sez. 1, n. 7266 del 20/12/1999 - dep. 2000, Rv. 214963 - 01).

4. In ogni caso, è pacifico che la seconda parte della norma in disamina esclude l'applicabilità del termine di fase in caso di condanna intervenuta in primo grado, pur se parzialmente riformata in appello in punto di pena, posto che la detta disciplina fa esclusivo riferimento alla intervenuta "condanna" e non alla misura della pena irrogata. Ne consegue che nella specie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ci si trova di fronte ad una cd. "doppia conforme" di condanna, cosicché non può operare il termine di fase previsto dalla prima parte della lettera d) dell'art. 303 cod. proc. pen.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dis