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Ordinanza — n. 5420/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; free legal aid revocation requires opposition, not cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Calì Giovanni against the Tribunal's ex officio revocation of his free legal aid. The appellant argued the revocation violated statutory requirements, but the Court held that such revocations are not subject to cassation appeals. Consequently, the case was reclassified as an opposition proceeding to be heard by the Tribunal President.

Regesto Legislator

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Art. 91 d.P.R. n. 115/2002; Art. 99 d.P.R. n. 115/2002: Revocation of free legal aid granted ex officio or upon request is not appealable via cassation but must be contested through opposition proceedings before the Tribunal President.

Parole chiave

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free legal aid revocation ex officio cassation appeal opposition proceedings procedural qualification DPR 115/2002 legal aid revocation opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002
Col provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Termini Imerese ha revocato d'ufficio, ai sensi dell'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002, il beneficio del gratuito patrocinio nei confronti di Calì Giovanni.
Art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Termini Imerese per l'ulteriore corso.
Art. 84 D.P.R. n. 115 del 2002
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, com- petente, ai sensi del combinato disposto degli art. 84 e 170 del D.P.R.
Art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo
In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv.
Sez. 4, Ord. n. 3305 del 17/12/2021, Picariello
Sez. 4, Ord. n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo
Sez. 4, Ord. n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI GIOVANNI nato a PALERMO il 02/06/1958 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni dell'Avvocato Generale PIERO GAETA, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in reclamo ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Termini Imerese per l'ulteriore corso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Col provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Termini Imerese ha revocato d'ufficio, ai sensi dell'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002, il beneficio del gratuito patrocinio nei confronti di Calì Giovanni.

2. Il Calì, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il prov- vedimento del Tribunale per violazione degli artt. 76 e 91 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che non sussistevano i presupposti di legge per disporre la revoca.

3. Va premesso che l'impugnazione in questione è stata erroneamente qualificata come ricorso per Cassazione. Invero il ricorso immediato per Cassazione è espressamente previsto solo nell'i- potesi di revoca disposta su richiesta dell'ufficio finanziario. Tale indirizzo trova giustificazione nel fatto che, poiché la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall'originario di- niego di ammissione al beneficio, il provvedimento è impugnabile con le stesse mo- dalità previste per il caso di reiezione della domanda.

In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667), secondo cui il provvedimento di revoca ex officio dell'ammissione al patrocino dispo- sto a norma dell'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, a cui è equiparabile il provvedimento disposto su istanza della parte interessata, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo al rigetto dell'istanza di am- missione. Anche la successiva giurisprudenza ha confermato che, avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per Cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'uf- ficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per Cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in op- posizione (Sez. 4, Ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573;

Sez. 4, Ord. n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv. 253514).

4. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, com- petente, ai sensi del combinato disposto degli art. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, a decidere per il giudizio di opposizione. P. Q. M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Termini Imerese per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 10 nove