Sentenza — n. 5405/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 23.6.2021, il Giudice di pace di Acireale ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento a c:arico di Vincenzo Marchese, in relazione al reato di lesioni colpose (giudicate guaribili in giorni 30). Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, trattandosi nella specie di lesioni colpose non gravi commesse in violazione di norme attinenti alla circolazione stradale, quindi di competenza del Giudice di pace.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 28 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5405/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, trattandosi nella specie di lesioni colpose non gravi commesse in violazione di norme attinenti alla circolazione stradale, quindi di competenza del Giudice di pace.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: MARCHESE VINCENZO nato a ACIREALE il 17/04/1957 inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 23/06/2021 del GIUDICE DI PACE di ACIREALEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 23.6.2021, il Giudice di pace di Acireale ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento a c:arico di Vincenzo Marchese, in relazione al reato di lesioni colpose (giudicate guaribili in giorni 30).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, trattandosi nella specie di lesioni colpose non gravi commesse in violazione di norme attinenti alla circolazione stradale, quindi di competenza del Giudice di pace.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato avverso un provvedimento non suscettibile di essere impugnato con il mezzo proposto. Ciò ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.„ in forza del quale sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. In altri termini, i provvedimenti negativi di competenza — come quello in esame - in qualunque forma emessi, non sono impugnabili in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 15792 del 17/01/2011, Rv. 249962; conformi, ex plurimis, Sez. 5, n. 33545/2015 e sez. 2, n. 5407/2021).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2 dicembre 2022 Il Con re estensore