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Ordinanza — n. 4949/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible opposition; case remitted to President of Tribunal for jurisdictional review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, qualifying it as an opposition under Article 99 of D.P.R. n. 115/2002 rather than a direct cassation appeal. The applicant had previously sought state-funded legal representation, which the investigating judge rejected, prompting this procedural challenge. Consequently, the Court ordered the transmission of files to the President of the Tribunal of Naples for the appropriate jurisdictional proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 99 d.P.R. n. 115/2002; When a party challenges an investigating judge's refusal of state-funded legal aid, the appeal must be treated as an opposition under Article 99, requiring transmission to the Tribunal President for jurisdictional review rather than direct cassation.

Parole chiave

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state-funded legal aid investigating judge refusal opposition under Article 99 D.P.R. 115/2002 jurisdictional transmission procedural inadmissibility Cassation appeal qualification nozione di malattia professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli per quanto di competenza.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli per quanto di competenza.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESPOLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/04/1977 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG Motivi della decisione Considerato che con provvedimento in data 11.10.2022 il GIP del Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da Francesco Vespoli. Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'istante. Ritenuto di condividere quanto osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, nel senso che l'impugnazione proposta debba essere qualificata come ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, con conseguente trasmissione degli atti per competenza al Presidente del Tribunale di Napoli per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli per quanto di competenza. Così deciso il 19 gennaio 2023 Il Consigli estensore I Presidente