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Sentenza — n. 4925/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment on aggravated theft circumstances and remands for new trial on aggravating factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the aggravating circumstances of aggravated theft while rejecting the other grounds for appeal. The defendants argued that the lower court failed to properly evaluate the lack of violence and public exposure elements due to insufficient witness testimony in the first instance. The court held that the appellate court's reasoning on these specific aggravating factors was flawed and insufficiently motivated, necessitating a new trial on that point.

Regesto Legislator

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Art. 603, 625, 62, 62-bis, 131-bis, 133 cod. pen.; The appellate court must provide specific and sufficient reasoning when finding aggravating circumstances, and a judgment based on mere stylistic formulas without considering evidentiary gaps requires annulment for remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft circumstances aggravanti violence on things public exposure annulment and remand insufficient motivation evidentiary gaps furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 603, commi 1, 2, 3, 190 e 495 cod. proc. pen.
Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.
Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle contestate aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle contestate aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn.
Art. 62-bis, comma 3 cod. pen.
Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle contestate aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn.
Art. 131-bis cod. pen.
o alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., evidenziandosi, in particolare, come la Corte territoriale non disponesse di alcun elemento in grado di stabilire il valore economico del quadro elettrico sottratto.2.4.
Art. 133 cod. pen.
La Corte territoriale ha effettuato detta valutazione globale, tenendo presenti tutti i parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
o alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., evidenziandosi, in particolare, come la Corte territoriale non disponesse di alcun elemento in grado di stabilire il valore economico del quadro elettrico sottratto.2.4.
art. 129 cod. proc. pen
Nel caso in esame, non trova pertanto applicazione il principio enunciato dalla sentenza Dasgupta perché non si è in presenza di una assoluzione ma di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, con conseguente applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 530 cod. proc. pen
e non dell'art. 530 cod. proc. pen.
art. 604 cod. proc. pen
Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, viene in rilievo la disposizione dell'art. 604, comma 6, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam Valentina Roxana, Rv. 282402 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI GIOVANNI GIUSEPPE nato a SALERNO il 24/11/1990 ISOLDI RODOLFO nato a SALERNO il 31/05/1987 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA 02--ha—arnduse--ehietféntio") Il Proc. Gen. conclude per il rigetto per entrambi i ricorsi. --513jittrawasxm E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato CARDAMONE MATTEO del foro di SALERNO in difesa di: ISOLDI RODOLFO l'avv PAOLO CAMBORRA FORO SALERNO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno e in riforma della sentenza del Tribunale cittadino - che aveva dichiarato non doversi procedere nei riguardi degli imputati, per intervenuta prescrizione del reato loro ascritto -, ha ritenuto Di Giovanni Giuseppe e Isoldi Rodolfo responsabili del reato di furto pluriaggravato, per essersi, in concorso tra loro, impossessati del quadro elettrico di comando del ponteggio mobile, di proprietà della ditta Ferrigno, allestito per la ristrutturazione di uno stabile ubicato in Salerno, alla via Santoro n. 14, e quindi esposto per necessità alla pubblica fede, sottraendolo, mediante violenza sullo stesso, al detentore Ferrigno Pasquale, legale rappresentante dell'omonima ditta, al fine di trarne profitto.

2. Avverso la sentenza d'appello propongono ricorso gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori sollevando i medesimi motivi di censura - quattro - che, pertanto, si riportano e si trattano unitariamente. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603, commi 1, 2, 3, 190 e 495 cod. proc. pen. Sbaglia la Corte territoriale a ritenere non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, la Corte territoriale ha disatteso le prospettazioni difensive, volte ad ottenere la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale con riguardo alla sola escussione del teste Ferrigno Pasquale, persona offesa mai sentita in primo grado e rilevante al fine di escludere la sussistenza delle aggravanti contestate.

Al momento della declaratoria di estinzione del reato, invero, l'istruttoria dibattimentale non era neanche implicitamente compiuta. Associandosi alla richiesta del pubblico ministero di udienza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, la difesa dell'imputato non aveva rinunziato, né formalmente né implicitamente, all'escussione dei testi della lista del pubblico ministero, debitamente autorizzata dal giudice. I testi, ritualmente ammessi ma non sentiti in primo grado, costituiscono di per sé una prova nuova, per la quale la Corte di appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale. 2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle contestate aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., in ordine alla cui integrazione non è emersa alcuna prova, risultando, se mai, il contrario. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen. o alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., evidenziandosi, in particolare, come la Corte territoriale non disponesse di alcun elemento in grado di stabilire il valore economico del quadro elettrico sottratto.2.4.

Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62-bis, comma 3, cod. pen. ed all'erronea applicazione dei criteri di cui all'art i133 cod. pen. per l'eccessività della pena irrogata.

3. Il Procuratore generale chiede rigettarsi entrambi i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato è unicamente il secondo motivo con cui si lamenta la mancata esclusione delle contestate circostanze aggravanti, dovendosi i ricorsi rigettare nel resto.

2. Il primo motivo è infondato. Non vi erano i presupposti per dover disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Deve, invero, rilevarsi come le pronunce che hanno affermato la necessità di rinnovazione si riferiscano tutte a casi nei quali vi era stata una pronuncia di assoluzione in primo grado e non una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, viene in rilievo la disposizione dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen. per la quale "Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito".

Evidente è la differenza con la disposizione di cui all'articolo 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. il quale stabilisce che "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". Mentre in quest'ultimo caso il giudice non ha alcun potere discrezionale ("il giudice dispone"), nell'ipotesi di cui all'art. 604, comma 6, cod. proc. pen. il termine "occorrendo" fa salvo il potere del giudice di valutare se la rinnovazione istruttoria dibattimentale sia o meno necessaria.

Nel caso in esame, non trova pertanto applicazione il principio enunciato dalla sentenza Dasgupta perché non si è in presenza di una assoluzione ma di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, con conseguente applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e non dell'art. 530 cod. proc. pen. (cfr., pur se relativa a situazione parzialmente diversa, Sez. 2, n. 12416 del 19/02/2020, D., Rv. 279058 - 01). Tanto premesso, la Corte territoriale ha legittimamente affermato di non volere esercitare la facoltà, di cui all'anzidetto comma 6 dell'art. 604 cod. proc. pen., di disporre l'istruttoria dibattimentale, ritenendo ampiamente esaustiva quella condotta dal giudice di primo grado, ove - oltre ad essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e resi utilizzabili i verbali della denuncia, con relativa integrazione, presentata da Ferrigno Pasquale innanzi i Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana, nonché il decreto di autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche ed ambientali - venivano escussi gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio all'epoca dei fatti, Scarpa Mauro e De Meo Massimo, Budetta Francesco.

Ricorda, inoltre, la sentenza impugnata che la condotta illecita degli imputati era caduta sotto la captazione diretta delle intercettazioni ambientali, regolarmente autorizzate, in atto al momento della consumazione del reato agli stessi ascritto.

3. Fondato, come si diceva, è il secondo motivo di ricorso, afferente alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. Al riguardo, gli assunti della Corte territoriale appaiono essere mere formule di stile, che non tengono conto delle risultanze sul punto, atteso che i verbalizzanti escussi in primo grado non sono stati in grado di riferire nulla né sulla violenza esercitata sulle cose né sull'esposizione alla pubblica fede, così come risulta dalle allegazioni prodotte dai ricorrenti, in ossequio al principio di autosufficienza. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni concernenti le anzidette circostanze aggravanti.

4. I motivi terzo e quarto, relativi entrambi al trattamento sanzionatorio, sono infondati. La Corte territoriale ha escluso il riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., affermando che il valore economico del quadro elettrico sottratto (pari a circa 3.000,00 euro) «non può certo considerarsi di tenuità speciale nel senso di aver determinato un danno irrisorio...» ed ha correttamente ricordato che la circostanza del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, necessari per accertare non solo il danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità (Sez. 5 -, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam Valentina Roxana, Rv. 282402 - 01).

La Corte territoriale ha effettuato detta valutazione globale, tenendo presenti tutti i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. Ha così avuto riguardo alla gravità del reato desunta dalla natura predatoria, dai mezzi (l'essersi arrampicati su un ponteggio), dall'oggetto (un quadro elettrico professionale di ingente valore commerciale), dall'ora (le quattro del mattino), dal luogo del reato (un ponteggio allestito lungo la pubblica via, in pieno centro della città di Salerno), dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa e dall'intensità del dolo in entrambi gli autori.

Si tratta di una motivazione che implicitamente, ma con assoluta evidenza, esclude l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha esattamente ricordato come l'attuale formulazione dell'articolo 62-bis, comma 3, cod. pen. escluda rilevanza allo stato di incensuratezza e come, nel caso di specie, difettino elementi positivamente valutabili.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni concernenti le circostanze aggravanti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti le circostanze aggravanti e rinvia per