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Sentenza — n. 4923/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic death conviction, upholding driver's liability for failure to check blind spot.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4923/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the driver's criminal liability for causing a fatal traffic accident. The defendant argued that the victim's excessive speed and illegal overtaking were unforeseeable exceptions that should have absolved him of responsibility. The court rejected this, ruling that the driver could not rely on the victim's conduct and must have anticipated the motorcycle's dangerous maneuver, thereby maintaining the causal link between the driver's negligence and the death.

Regesto Legislator

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Art. 154 cod. strada; In traffic accident cases, a driver cannot exclude liability by claiming the victim's excessive speed or illegal maneuvers were unforeseeable, as such events remain within the normal scope of predictability and do not break the causal chain.

Parole chiave

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traffic accident liability driver negligence unforeseeable events causal link road safety code criminal conviction inadmissible appeal incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 154 cod. strada
L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere cagionato, per colpa generica e per violazione dell'art. 154 cod. strada, la morte di Scivoli Guglielmo, perché, alla guida dell'autoveicolo Fiat Punto (tg.
Art. 589, commi 1, 2 e 4, cod. pen.
La Corte di appello di Caltanissetta, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza emessa dal Tribunale di Enna nei confronti di Casano Vincenzo, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dello stesso per il reato di cui all'art. 589, commi 1, 2 e 4, cod. pen. (commesso in Piazza Armerina il 06/04/2013).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013
263010 - 01; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, PM in proc.
Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008
Il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall'incidente non costituiva, pertanto, una evenienza imprevedibile ed eccezionale (cfr., in termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASANO VINCENZO nato a PIAZZA ARMERINA il 12/06/1992 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA ebezi3gszonchislr:triedirta Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' UghtliiA~ E presente per la pratica forense la Dottoressa AZZOLINA LAURA tess n. 4522 - ENNA E' presente l'avvocato CALCAGNO MICHELE GUGLIELMO del foro di ENNA in difesa di: PARTI CIVILI deposita conclusioni scritte, memoria e nota spese delle quali chiede la liquidazione e chiede il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato AZZOLINA FRANCESCO del foro dì ENNA in difesa di: UNIPOL ASS.NI S.P.A. con procura speciale della stessa UNIPOL ASS.NI S.P.A. depositata. E' presente anche per l'avv CASTELLANA WALTER FORO ENNA in difesa di CASANO VINCENZO il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso anche per la sostituzione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza emessa dal Tribunale di Enna nei confronti di Casano Vincenzo, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dello stesso per il reato di cui all'art. 589, commi 1, 2 e 4, cod. pen. (commesso in Piazza Armerina il 06/04/2013). L'imputato, inoltre, è stato condannato in solido con il responsabile civile UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, per la cui determinazione le parti sono state rimesse dinnanzi al competente giudice civile, salva la corresponsione di una provvisionale di euro 50.000 ciascuno in favore di Scivoli Giuseppe e Quinto Tiziana e di euro 10.000 in favore di Scivoli Michele.

2. L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere cagionato, per colpa generica e per violazione dell'art. 154 cod. strada, la morte di Scivoli Guglielmo, perché, alla guida dell'autoveicolo Fiat Punto (tg. Di 163 VT), mentre procedeva lungo la via Mons. Sturzo con direzione di marcia verso Gela, avviava una manovra di svolta a sinistra verso Piazza Alcide De Gasperi, senza prima assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Veniva così a collidere con il ciclomotore Gilera Runner, condotto dallo Scivoli, che a sua volta proveniva da tergo e procedeva nella medesima direzione di marcia. L'impatto determinava la caduta al suolo dello Scivoli e del suo passeggero, Legame Filippo. A seguito della caduta il primo decedeva.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato mediante l'articolazione di due motivi. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per travisamento della normativa esterna del codice della strada, valutata solo nei confronti del Casano. La Corte di appello ha trascurato di prendere in considerazione la condotta della vittima, che ha violato diverse norme del codice della strada, procedendo ad elevata velocità ed effettuando il sorpasso. Nel giudizio di primo grado, è stato provato che la manovra stradale posta in essere dall'imputato è stata rispettosa del disposto dell'art. 154 cod. strada e, quindi, idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento.

Al momento dell'impatto, infatti, il Casano era fermo, all'interno della propria carreggiata. 3.2. Con il secondo motivo, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata si appalesa meramente indiziaria. Premesso che le dichiarazioni del teste Legame e le conclusioni del perito Lo Torto sono in contraddizione con l'assetto probatorio, non sono stati accertati la sussistenza del nesso causale e, sul piano soggettivo, l'esigibilità del comportamento conforme alla regola cautelare da parte dell'imputato, atteso che, nell'ambito della circolazione stradale, la prevedibilità ed evitabilità devono essere valutate in concreto.

Sul punto non vi è motivazione.

4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A prescindere dai limiti di deducibilità del travisamento della prova in un caso - come quello che occupa - di doppia conforme, non può non osservarsi che, dietro lo schermo del vizio della motivazione, il ricorrente sollecita in sostanza una diversa ricostruzione di fatto, con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).

Per altro verso, l'aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, questione attinente al merito, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice della cognizione. Pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità qualunque vaglio attinente alla ricostruzione di un incidente ed alla sua eziologia, ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679 -01, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione").

3. Tutto ciò premesso, il ricorrente solo apparentemente svolge una critica alle argomentazioni logiche fornite dai Giudici di merito, offrendo, in realtà, una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa, in fatto ed in diritto. La lettura della motivazione della sentenza impugnata rivela un'attenta analisi della regiudicanda poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti in fatto, in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

Del resto, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella Simone, Rv. 275803 - 01. Fattispecie di omicidio colposo in cui è stata ritenuta esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito).

Deve, invero, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di obblighi a carico dei conducenti che si approssimano ad una intersezione, afferma che il principio dell'affidamento trova un limite nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, (dep. 2018), Bonfrisco, Rv. 272223 - 01; Sez. 4, n.12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010 - 01; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, PM in proc.

Saporito, Rv. 259277 -01). Nel caso di specie, il ricorrente ha violato l'art. 154 cod. strada omettendo di assicurarsi, prima di intraprendere la manovra, che non sopraggiungessero altri veicoli. La violazione della norma richiamata s'inserisce perfettamente nella sequenza causale che ha condotto alla morte della persona offesa.

4. Quanto al rilievo della presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile al motociclista, costituita dalla notevole velocità cui stava procedendo (sicuramente superiore al limite consentito nel centro urbano di Piazza Armerina), appare, del pari, corretta e logica l'argomentazione con cui i Giudici di merito, facendo applicazione del richiamato principio di affidamento, hanno ritenuto che l'imprudente comportamento tenuto dal motocilista - altresì consistito nella manovra, vietata dal codice della strada, di sorpasso del veicolo che lo precedeva - rientrasse comunque nei parametri della normale prevedibilità, e fosse comunque inidoneo ad escludere il nesso di causalità tra la specifica condotta colposa imputabile al ricorrente e la verificazione dell'evento.

Afferma, in particolare, la Corte di merito che la condotta imprudente posta in essere dal motociclista, non vale ad elidere la responsabilità dell'imputato, il quale, non poteva fare affidamento sulla correttezza dell'altrui condotta di guida giacché, accortosi, come risultato acclarato, della presenza del ciclomotore, ben avrebbe dovuto e potuto prevedere la manovra azzardata che il conducente di questo avrebbe potuto compiere, atteso che, ribadisce la sentenza di appello, «era ben visibile al conducente dell'autovettura». Il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall'incidente non costituiva, pertanto, una evenienza imprevedibile ed eccezionale (cfr., in termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258 - 01, così massimata: "In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità").

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve altresì essere condannato, in in solido con il responsabile civile Unipol Ass.ni. S.P.A., alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili Quinto Tiziana, Scivoli Giuseppe e Scivoli Michele che vanno liquidate in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente, in solido con il responsabile civile Unipol Ass.ni. S.P.A., alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili Quinto Tiziana, Scivoli Giuseppe e Scivoli Michele che vanno liquidate in complessivi e