Sentenza — n. 4596/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che é legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 Rv. 259929). Nella specie, la sentenza di appello ha fatto rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado condividendone le ragioni quanto alla ricostruzione del sinistro ed al giudizio di colpevolezza dell'imputato. tra Tnoltre isi è confrontata con la prospettazione difensiva secondo cui il Tarantino/ al momento del fatto/ stava in realtà attraversando la strada concludendo che detta circostanza non è stata adeguatamente accertata ed anzi il perito d'ufficio la ha esclusa basandosi sulle lesioni riportate dalla vittima che depongono per un investimento frontale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 102 c.p; Sentenza — n. 4596/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Ed, invero, il giudice d'appello, con motivazione logica, ha posto in rilievo che benché il perito avesse accertato che nelle circostanze di tempo e di luogo solo una velocità pari a Km 40/h avrebbe consentito all'Albanese di arrestare il mezzo, comunque, a prescindere dal limite di velocità previsto (che nella specie era superiore), lo stesso non ha tenuto una velocità corrispondente ai canoni prudenziali fissati dall'art. 141 C.d.S., in relazione all'ora ed alle condizioni di illuminazione della strada.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANESE LUIGI nato il 05/07/1976 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CARCHIA DOMENICO del foro di BENEVENTO in difesa delle parti civili CIRIELLO ROSA, TARANTINO EMILIO, TARANTINO CLAUDIA, TARANTINO MICHELA, RUSSO MASSIMO, RUSSO FEDERICA, RUSSO EMILIO FRANCESCO e RUSSO GIUSEPPE che illustrando le conclusioni insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. E presente l'avvocato GIOVANNI PETRICCA in sostituzione dell'avvocato BUZZELLI DARIO del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa della SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A. che illustrando le conclusioni insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 gennaio 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Benevento con sentenza del 17 novembre 2020 1213 ritenuto Albanese Luigi colpevole del reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione oltre che, unitamente al responsabile civile Cattolica di Assicurazione soc. coop. ad ., al risarcimento del danno morale e materiale alle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede.
In base alla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito, la sera dell'8 gennaio 2015 verso le ore 18 e 15 Albanese Luigi, alla guida della sua autovettura Passat targata DC237AX, mentre stava percorrendo la SS 90 bis in direzione Foggia all'imbocco dell'uscita di Flumeri, attingeva frontalmente il pedone Trantino Emilio che procedeva sullo stesso lato della strada in direzione opposta che, a causa dei traumi riportati in conseguenza dell'impatto, decedeva. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la condotta di guida imprudente ed imperita dell'Albanese il quale, in violazione del precetto di cui all'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, viaggiava ad una velocità eccessiva in relazione al limite ivi previsto ed in considerazione dell'assenza di illuminazione della strada e dell'ora notturna nonché della propria scelta di accedere allo svincolo per la località Flumeri.
2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Assume che la sentenza impugnata non dà conto delle ragioni per le quali devono ritenersi superate le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte, ovvero che il Tarantino stesse attraversando la strada o si fosse girato verso l'autoveicolo non appena si era accorto che lo stesso stava per investirlo.
Le risultanze probatorie sono contrastanti e manca nella parte motiva l'esplicitazione delle ragioni su cui il giudice ha fondato il proprio convincimento. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in particolare gli artt. 589 e 45 cod. pen. e gli artt. 141 e 142 C.d.S. Assume che, contrariamente a quanto ritenuto, il sinistro mortale è avvenuto senza alcun comportamento colposo da—pa-r-té del prevenuto e piuttosto a seguito di una condotta assolutamente imprevedibile CIIE:f.Z2(à della vittima.
L'istruttoria dibattimentale ha, invero, consentito di accettare che il sinistro è avvenuto su una strada provinciale di svincolo di una statale, in pieno inverno, in condizioni di buio assoluto e con la vittima che indossava abiti scuri. Il perito ha affermato che in dette circostanza solo una velocità pari o inferiore a circa Km 40/h avrebbe consentito all'Albanese di arrestare il proprio mezzo nello spazio compreso tra il punto di percezione e la zona d'urto. Pertanto, ne emerge l'impossibilità di avvistamento del pedone da parte dell'automobilista anche tenendo la velocità conforme alla segnaletica stradale (50km/h).
Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nonché la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche / ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante, laddove poteva essere conferito rilievo al comportamento della vittima.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. La parte civile costituita ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che é legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 Rv. 259929). Nella specie, la sentenza di appello ha fatto rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado condividendone le ragioni quanto alla ricostruzione del sinistro ed al giudizio di colpevolezza dell'imputato. tra Tnoltre isi è confrontata con la prospettazione difensiva secondo cui il Tarantino/ al momento del fatto/ stava in realtà attraversando la strada concludendo che detta circostanza non è stata adeguatamente accertata ed anzi il perito d'ufficio la ha esclusa basandosi sulle lesioni riportate dalla vittima che depongono per un investimento frontale.
Aggiunge peraltro il giudice di primo grado che, anche a volere accedere a tale ricostruzione, in ogni caso, sulle strade prive di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata di raggiungere il lato opposto.
2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Ed, invero, il giudice d'appello, con motivazione logica, ha posto in rilievo che benché il perito avesse accertato che nelle circostanze di tempo e di luogo solo una velocità pari a Km 40/h avrebbe consentito all'Albanese di arrestare il mezzo, comunque, a prescindere dal limite di velocità previsto (che nella specie era superiore), lo stesso non ha tenuto una velocità corrispondente ai canoni prudenziali fissati dall'art. 141 C.d.S., in relazione all'ora ed alle condizioni di illuminazione della strada.
3. Il terzo motivo è inammissibile atteso che la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il giudizio di bilanciamento non ha formato oggetto di motivo di appello.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000) oltre alla rifusione delle spese in favore delle costituire parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili Ciriello Rosa, Tarantino Emilio, Tarantino Claudia, Tarantino Michela, Russo Massimo, Russo Federica, Russo Emilio Francesco e Russo Giuseppe, liquidate in complessivi Euro 6332,00 oltre acce