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Ordinanza — n. 3724/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error in a criminal judgment regarding the wrong party named for legal fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3724/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered a correction to a criminal judgment's docket roll regarding the misidentification of the party responsible for legal fees. The original document incorrectly listed 'the parties' instead of 'the opposing Ministry' as the entity bearing the cost. The court ruled that this was a mere material error under Article 130 of the Code of Criminal Procedure, which does not invalidate the decision but requires mechanical correction.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; A mere material error in a judicial document that does not affect the validity of the decision must be corrected mechanically without altering the essential outcome.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy Code of Criminal Procedure judicial document amendment opposing Ministry fees Cassazione correction non-nullifying error ministro della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sull'istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. dell'errore materiale esistente nel dispositivo del ruolo dell'udienza camerale del 21/10/2022, relativo alla sentenza R.G.N.
art. 130 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sull'istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sull'istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. dell'errore materiale esistente nel dispositivo del ruolo dell'udienza camerale del 21/10/2022, relativo alla sentenza R.G.N. 17073/2022, emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento a carico di Lombardo Giuseppe, nato a Piazza Armerina il 24/05/1947, visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21/10/2022 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto, nell'interesse di Lombardo Giuseppe, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del V08/02/2022 e ha condannato, inoltre, il predetto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal Ministero resistente nella fase di giudizio, liquidandone l'importo in euro mille, oltre accessori di legge.

2. Per mero errore materiale, tuttavia, nel dispositivo del ruolo dell'udienza camerale del 21/10/2022, sono state scritte le parole "... delle spese sostenute dalle parti in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)" in luogo delle parole "... delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che quello indicato costituisce un mero errore materiale, che non comporta la nullità del provvedimento cui afferisce e la cui eliminazione non ne determina una modifica essenziale, in quanto realizzabile con operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale. In ragione di ciò, l'errore de quo deve essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. e, per l'effetto, deve disporsi la correzione del dispositivo riportato a ruolo della sentenza in discorso con l'inserimento delle parole "... delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)" in luogo delle parole "... delle spese sostenute dalle parti in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)".

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo riportato a ruolo della sentenza della Corte di cassazione R.G.N. 17073/2022, emessa all'udienza in camera di consiglio del 21/10/2022, nel procedimento a carico di Lombardo Giuseppe, nato a Piazza Armerina il 24/05/1947, mediante l'inserimento delle parole "... delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)" in luogo delle parole "... delle spese sostenute dalle parti in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)".