Cassation appeal dismissed as improper remedy; only opposition allowed for first-instance free legal aid rejection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Gallico Domenico against the rejection of his request for state-funded legal aid. The appellant argued that the trial court violated procedural laws and constitutional rights by denying representation without considering prior favorable rulings or financial data. The Court ruled that a cassation appeal is legally impermissible for this specific first-instance decision, which must instead be challenged via an opposition before the same tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 d.P.R. n. 115/2002; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible against a first-instance order rejecting free legal aid, requiring the remedy of opposition before the issuing tribunal instead.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gallico Domenico, nato a Palmi il 30/08/1958, avverso l'ordinanza in data 07/04/2022 del Tribunale di sorveglianza di Sassari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, ha chiesto riqualificarsi il ricorso in termini di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 07/04/2022 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse di Gallico Domenico.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Gallico, avv.to Maria Teresa Pintus, che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, 125, comma 3, 190, comma 1, e 191, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Assume, in specie, che il giudice gravato avrebbe disatteso l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza tener conto dei plurimi provvedimenti di segno contrario emessi in precedenza, nei confronti del Gallico, da diverse Autorità giudiziarie e dell'informativa relativa alle condizioni patrimoniali, economiche e reddituali del predetto redatta dalla Guardia di Finanza di Palmi su delega del magistrato di sorveglianza di Sassari, in cui si attestava la ricorrenza dei presupposti per il superamento della presunzione sancita dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. 2.2.
Con il secondo motivo denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017, 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, 97, comma 1, e 98, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, commi 2 e 3, Cost.Sostiene al riguardo che la doverosa presentazione, da parte di difensore iscritto all'apposito albo, del ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sancita dall'art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017 e la mancata previsione della possibilità di nominare un difensore d'ufficio al ricorrente che sia privo di difensore di fiducia, ove nei confronti del predetto non penda un procedimento per essere stato lo stesso definito, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 97, comma 1, e 98, commi 1 e 2, cod. proc. pen., comporterebbero la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, Cost., nonché del diritto di difesa, riconosciuto anche ai non abbienti dall'art. 24, commi 2 e 3, Cost.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di Gallico Domenico dev'essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari per l'ulteriore corso.
4. Rileva il Collegio che dalla lettura del provvedimento impugnato è dato desumere che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Gallico Domenico in ragione del mancato superamento della presunzione relativa di sussistenza di un reddito eccedente i limiti previsti ex lege, risultando il predetto condannato in via definitiva per reati di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.Orbene, avverso tale provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazione, ma, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. citato, unicamente il reclamo dinanzi al medesimo ufficio giudiziario che l'ha emesso. L'impugnazione proposta dev'essere, pertanto, qualificata come opposizione ed indirizzata al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari, al quale gli atti devono essere trasmessi per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di sorveg