Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based arguments and lack of specificity regarding drug quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it primarily raised merits-based criticisms rather than addressing specific legal errors. The appellant argued that his large cannabis cultivation was justified by medical necessity for severe neuropathy, but the lower courts found the quantity incompatible with personal therapeutic use. The court rejected the appeal as it failed to engage with the specific reasoning of the trial judges regarding the drug amount and lack of minimal criminal offensiveness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4 e quinto comma, d.P.R. 309/90; The cassation appeal is inadmissible if it essentially develops merits-based censure without confronting the specific arguments of the judges of merit, peccing in specificity.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIOI VINCENZO nato a STILO il 09/01/1956 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3.12.2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, con cui Vincenzo Lioi è stato dichiarato responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di coltivazione di diverse piante di cannabis di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la condotta del ricorrente sia penalmente rilevante, trattandosi di una coltivazione domestica di piante di cannabis giustificata dalla necessità del prevenuto di assumere tale sostanza stupefacente per lenire il dolore causato da grave polineuropatia. II) Violazione di legge, per mancata applicazione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sviluppa essenzialmente censure di merito e non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito, in ciò peccando anche di aspecificità.
5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente argomentato nel senso che il notevole quantitativo di cannabis trovato in possesso del prevenuto (oltre due chili) non poteva trovare giustificazione con un uso esclusivamente personale e terapeutico dello stupefacente, trattandosi di prescrizione di cannabis del tutto incompatibile con la straordinaria quantità di sostanza drogante sequestrata. Quanto al diniego della qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, si osserva che le relative argomentazioni offerte nella sentenza impugnata non possono considerarsi erronee in diritto o manifestamente illogiche, avendo i giudici territoriali congruamente valorizzato sul punto il ragguardevole quantitativo di stupefacente trovato in possesso del prevenuto, ritenuto logicamente incompatibile con il requisito della minima offensività penale della condotta, pur sempre deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, come nel caso, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr.
Sez. 6, n. 9892 del 28/01/2014, Rv. 259352 - 01).
6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consig