Sentenza — n. 3305/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Isernia che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Giuseppe Cannardi per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3305/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Giuseppe Cannardi per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: CAMARDI GIUSEPPE nato a ISERNIA il 06/10/1985 avverso la sentenza del 07/03/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Isernia che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Giuseppe Cannardi per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e non autosufficiente, in quanto non specifica in alcun modo se l'imputato, al momento del fatto, fosse titolare di una patente di guida sospendibile ai sensi di legge. In proposito, va qui ribadito il principio, da tempo affermato dal Supremo Consesso di questa Corte, secondo cui, nella materia degli illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita (cfr.
Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039 - 01). Nel caso di specie, benché dalla sentenza impugnata si evinca che l'imputato, al momento dell'accertamento del fatto-reato, si trovasse alla guida di una autovettura per la cui conduzione era (ed è) necessario essere muniti di un titolo abilitante alla guida, nulla è dato sapere in ordine a tale ultimo aspetto, ovverosia se l'imputato fosse effettivamente titolare di patente di guida, condizione che non può certo desumersi dal mero fatto di circolare alla guida un autoveicolo.
4. Ne discende che tale condizione - costituente presupposto di fatto essenziale per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria invocata dalla parte pubblica ricorrente - debba essere necessariamente affrontata nel relativo ricorso, mediante allegazione o, quantomeno, puntuale indicazione dell'atto processuale da cui risulti il possesso della patente di guida da parte dell'imputato, non avendo la Corte di cassazione accesso diretto alle prove contenute nel fascicolo processuale onde verificare che il prevenuto sia titolare di patente di guida.
5. Consegue l'inammissibilità del ricorso. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consi liere este